Supplenti impegnati negli Esami di Stato: quando spetta la proroga contrattuale e quando il rinnovo

Personale docente con contratto a tempo determinato (non annuale) designato come componente della Commissione agli esame di Stato: qual è la sua situazione contrattuale? E quale contributo economico spetta?

La normativa generale in materia di compensi per presidenti e commissari è disciplinata dal decreto interministeriale del 24 maggio 2007, cui è seguita la nota n. 7054 del 2 luglio 2007.

Inoltre, con la nota MIUR 14187 dell’11 luglio 2007, il Ministero ha specificato che in alcuni casi, oltre ai compensi previsti dalla tabella 1 per i commissari esterniinterni, spetta anche la proroga del contratto con l’attribuzione della relativa retribuzione contrattuale per il periodo degli esami stessi.

QUANDO SPETTA LA PROROGA CONTRATTUALE O IL RINNOVO


La proroga contrattuale spetta nei seguenti casi:

1) Ai docenti con contratto di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), sia se convocati da GAE sia che convocati da graduatorie d’istituto, se nominati commissari interni nella scuola di servizio o commissari esterni in altra scuola, spetta la proroga contrattuale fino al giorno conclusivo della sessione di esami. La proroga del contratto viene disposta dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi una scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio.

2) Ai docenti con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame.

In questo secondo caso, quindi, al supplente temporaneo spetta un nuovo contratto per la durata degli esami. Gli oneri della retribuzione contrattuale saranno a carico dell’istituzione scolastica sede degli esami.

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