Green pass scuola, Gissi (Cisl): “Sanzioni inaccettabili”

<!– –>Green pass obbligatorio scuola, Gissi (Cisl): “Sanzioni inacettabili, serve un ripensamento profondo” 

Green pass obbligatorio per il personale scolastico, docenti e universitari: la svolta imposta dal governo Draghi, a partire dal mese di settembre, fa già discutere. Soprattutto per quanto riguarda le sanzioni: il mancato rispetto delle disposizioni, dice la bozza del decreto, “è considerata assenza ingiustificata” e dopo cinque giorni il rapporto di lavoro “è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”. I professori che non vorranno vaccinarsi potranno comunque entrare in classe, ma esibendo un tampone nuovo ogni 48 ore.

“Sul green pass per il personale scolastico …

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Docenti inadempienti all’obbligo vaccinale: Circolare INPS, novità su retribuzione sospesa

L’INPS ha pubblicato, in data 2 agosto 2022, la circolare N. 94 avente come oggetto: ‘Obbligo della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) sui luoghi di lavoro sino al 30 aprile 2022. Indicazioni operative sul trattamento economico e giuridico dei periodi di assenza ingiustificata o sospensione per i lavoratori dipendenti pubblici e privati. Effetti sulle prestazioni previdenziali ai lavoratori del settore privato aventi diritto alle tutele riconosciute dall’INPS’.

Indicazioni operative sul trattamento economico e giuridico per assenza ingiustificata o sospensione: circolare INPS

Nella nuova circolare INPS, fatte le dovute premesse e indicati i riferimenti legislativi, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale entra nel merito della questione. Si legge infatti: ‘L’assenza di obbligo retributivo (e di altro compenso o emolumento, comunque denominato) durante le giornate di assenza ingiustificata, in quanto espressamente prevista da disposizione di legge, ha determinato anche il venire meno dell’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro (pubblico e privato) e, conseguentemente, il lavoratore (assente ingiustificato) non ha diritto ad alcuna copertura assicurativa di natura obbligatoria.

Inoltre, con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 9-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 52/2021, con il D.P.C.M. 12 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2021, n. 246, sono state adottate le linee guida in materia di condotta delle pubbliche Amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale, nell’ambito delle quali è stato precisato che:

“In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio […].

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale…)”.

Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, per i periodi privi di copertura assicurativa, conseguenti alle fattispecie di sospensione ovvero di assenza ingiustificata contemplate nell’ambito della presente circolare, è estesa la facoltà di riscatto o di prosecuzione volontaria. Si rinvia, in materia, alla circolare n. 220 del 14 novembre 1996 (paragrafo 3.5 per i riscatti) e, per gli iscritti alla Gestione pubblica, alle circolari ex Inpdap n. 9 del 14 febbraio 1997 e n. 12 del 24 febbraio 1999.

Si precisa – si continua a leggere nella circolare – che il regime previdenziale dell’“assenza ingiustificata” deve essere distinto dalla sospensione del rapporto di lavoro prevista dalle disposizioni normative in relazione alle specifiche categorie di lavoratori, nonché eventualmente per il personale dipendente dei datori di lavoro privati, ferme restando le conseguenze disciplinari in caso di accesso ai luoghi di lavoro in assenza del c.d. green pass.

In considerazione del principio di conservazione del rapporto di lavoro, nonché di quanto indicato per i lavoratori del settore pubblico dal D.P.C.M. sopra richiamato, l’assenza ingiustificata deve essere riferita unicamente alla giornata lavorativa durante la quale il lavoratore non ha esibito o è stato trovato sprovvisto del c.d. green pass all’esito del controllo attivato dal datore di lavoro, limitatamente ai fatti accertati e ai provvedimenti adottati all’interno dell’arco temporale previsto dalle specifiche normative. 

Allo stesso modo, anche il rapporto di lavoro del lavoratore dipendente da datore di lavoro privato rimane in essere e riprenderà ad esplicare i suoi effetti dal giorno della cessazione della causa che ha determinato l’assenza ingiustificata o il periodo di sospensione (senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro). 

Resta ferma la possibilità, nei casi in cui il lavoratore risulti sprovvisto del c.d. green pass, per le giornate diverse da quella interessata dall’assenza ingiustificata, di fruire degli istituti di assenza ammessi in costanza del rapporto di lavoro dall’ordinamento sempreché sussistano i relativi presupposti di legge (ad esempio, assenze per malattia, permessi di cui alla legge n. 104/1992 o congedo parentale, ecc.). 

Al ricorrere di una delle ipotesi da ultimo richiamate, gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro e le coperture assicurative del lavoratore interessato sono, quindi, determinati secondo le disposizioni di legge ordinariamente applicabili alle singole fattispecie di assenza. Laddove ricorrano le circostanze che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro e di ogni conseguente obbligo retributivo per la durata del periodo di sospensione, il datore di lavoro non è tenuto ad alcun obbligo contributivo.

É stata inoltre sospesa la fruizione degli istituti contrattuali riconosciuti in costanza di rapporto di lavoro che comportino il diritto alla retribuzione e il conseguente obbligo contributivo, nonché la copertura previdenziale di natura obbligatoria, quali ferie o permessi retribuiti. Atteso che le fattispecie in argomento si verificano per cause imputabili ai lavoratori, gli stessi, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, durante il periodo di sospensione ovvero di assenza ingiustificata, non hanno potuto essere destinatari di prestazioni di integrazione salariale. 

Si evidenzia, infine, che per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia, le giornate di assenza ingiustificata e i periodi di sospensione in argomento non hanno determinato l’applicazione dell’articolo 42, comma 5, lettera g), del D.lgs n. 81/2015 (possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni), in quanto la mancata esibizione del c.d. green pass non può essere considerata causa involontaria di sospensione del lavoro. 

Da ultimo, si ricorda che nelle ipotesi di sopravvenute valutazioni in merito alla non conformità delle certificazioni COVID-19 già acquisite da parte dei datori di lavoro, che determinino l’adozione di un provvedimento di assenza ingiustificata o di sospensione del lavoratore, con ripetizione della retribuzione di spettanza del lavoratore, il datore di lavoro avrà diritto a inoltrare domanda di rimborso della corrispondente contribuzione. Di converso, nelle ipotesi di annullamento o revoca del provvedimento di assenza ingiustificata o di sospensione precedentemente adottato dal datore di lavoro, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, lo stesso sarà tenuto all’assolvimento, con effetto retroattivo, della contribuzione non versata, oltre agli oneri accessori.

Per consultare il testo integrale della circolare INPS, è possibile scaricarla qui sotto.

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