Permessi ATA per motivi personali o familiari, non sono soggetti alla valutazione del Dirigente scolastico
Dal disposto dell’art. 31, comma 1, del CCNL scuola del 19/04/2018 – secondo cui “il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione” – emerge che la motivazione fornita dal dipendente deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso. Pertanto, come sottolinea l’ARAN, il dipendente è tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve essere documentata, anche mediante autocertificazione del dipendente interessato. In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede …
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