Esonero collaboratori del dirigente scolastico nelle scuole in reggenza, chiediamo al Ministero un incontro urgente
L’articolo 1, comma 83-bis della legge 107/2015, introdotto dall’articolo 45, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede, a partire all’anno scolastico 2022/2023, nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza, la possibilità di esonero dall’insegnamento di un collaboratore individuato dal dirigente scolastico o di semi-esonero per due collaboratori, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative.
Lo stesso comma 83-bis prevede inoltre che un apposito decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisca parametri, criteri e modalità per l’individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi di tale facoltà, con priorità per quelle con un maggior numero di classi e nei limiti di spesa di 5
Continua la lettura su: https://www.flcgil.it/scuola/esonero-collaboratori-dirigente-scolastico-scuole-reggenza-chiediamo-ministero-incontro-urgente.flc Autore del post: FLC CGIL Scuola Fonte: http://www.flcgil.it/scuola/