Bonus aggiuntivo da 10 punti, una tantum che non c’è più dal 2008 e non poteva essere acquisita per due volte consecutive

Una nostra lettrice ci chiede se il bonus aggiuntivo di 10 punti, una volta speso per effetto di un trasferimento, poteva essere acquisito novamente nel corso dell’ottennio in cui era stato introdotto. Rispondiamo alla nostra lettrice che il bonus aggiuntivo di 10 punti era un bonus una tantum una volta fruito non era possibile acquisirlo per una seconda volta.

Norma sul bonus aggiuntivo

Il bonus aggiuntivo di 10 punti, introdotto con la mobilità 2000/2001, è un punteggio attribuito a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2000/2001 e fino all’anno scolastico  2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle ordinanze di mobilità di quegli anni.
Questo punteggio aggiuntivo non è più possibile acquisirlo, infatti è importante sapere che con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si

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Il bonus 10 punti relativo la mobilità del personale della scuola 2022/23

Bonus 10 punti – La norma è stata introdotta dal CCDN del 27.1.2000, vai allo speciale.
Il punteggio aggiuntivo, detto Bonus, pari a 10 punti è valido:
1) ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio 2022/23;
2) ai fini della determinazione del punteggio per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari rispetto all’organico 22/23;
3)ai fini della mobilità professionale: passaggi di cattedra e passaggio di ruolo 2022/23.
Beneficiari del punteggio aggiuntivo di 10 punti
Per le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2021/22 nonché per la determinazione del punteggio per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari rispetto all’organico di diritto 2021/2022, i docenti beneficiari del punteggio aggiuntivo di 10 punti sono:
1) i docenti già in possesso del bonus fin dall’a.s. 2002/2003 e cioè i docenti che nell’anno scolastico 1999/2000 per l’a.s. 2000/2001, nell’a.s. 2000/2001 per l’a.s. 2001/2002 e nell’a.s. 2001/2002 per l’a.s. 2002/2003 (ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative del contratto integrativo sulla mobilità;
2) i docenti già in possesso del bonus fin dall’a.s. 2003/2004 e cioè i docenti che nell’anno scolastico 2000/2001 per l’a.s. 2001/2002, nell’a.s. 2001/2002 per l’a.s. 2002/2003 e nell’a.s. 2002/2003 per l’a.s. 2003/2004 ( ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti), di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative del contratto sulla mobilità;
3) i docenti in possesso del bonus fin dall’a.s. 2004/2005 e cioè i docenti che nell’anno scolastico 2001/2002 per l’a.s. 2002/2003, nell’a.s. 2002/2003 per l’a.s. 2003/2004 e nell’a.s. 2003/2004 per l’a.s. 2004/2005 ( ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative del contratto integrativo sulla mobilità;
4) i docenti in possesso del bonus fin dall’a.s. 2005/2006 e cioè i docenti che nell’anno scolastico 2002/2003 per l’a.s. 2003/2004, nell’a.s. 2003/2004 per l’a.s. 2004/2005 e nell’a.s. 2004/2005 per l’a.s. 2005/2006 ( ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative del contratto integrativo sulla mobilità;
5) i docenti in possesso del bonus fin dall’a.s. 2006/2007 e cioè i docenti che nell’anno scolastico 2003/2004 per l’a.s. 2004/2005, nell’a.s. 2004/2005 per l’a.s. 2005/2006 e nell’a.s. 2005/2006 per l’a.s. 2006/2007 ( ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative del contratto integrativo sulla mobilità;
6) i docenti in possesso del bonus dall’a.s. 2007/2008 e cioè i docenti che nell’a.s. 2004/2005 per l’anno scolastico 2005/2006, nell’a.s. 2005/2006 per l’a.s. 2006/2007 e nell’a.s. 2006/2007 per l’a.s. 2007/2008 ( ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative del contratto integrativo sulla mobilità.

C) Ai docenti di cui ai punti 1) ,2) , 3) , 4), 5), 6) e solo a loro viene riconosciuto il punteggio aggiuntivo anche se hanno presentato negli otto anni precedenti o presenteranno per l’a.s. 2022/2023 domanda di trasferimento condizionato in quanto individuati soprannumerari e, per la scuola elementare, domanda di trasferimento tra i posti ( comune e lingua straniera) dell’organico dello stesso circolo didattico; la richiesta, nell’ottennio di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il diritto al punteggio aggiuntivo di 10 punti.Non perde altresì il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nell’ottennio non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. ( cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli, allegata al CCNI triennale del 6.3.2019).
D) I docenti di cui al punto 1) , 2) , 3), 4) 5), 6) che hanno acquisito il punteggio aggiuntivo di 10 punti, lo perderanno solo nella misura in cui chiederanno ed otterranno, a seguito di domanda volontaria il trasferimento in ambito provinciale, il passaggio di cattedra e/o di ruolo in ambito provinciale oppure l’assegnazione provvisoria in ambito provinciale (cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli allegata al citato CCNI.
F) I docenti di cui al punto 1), 2),3) 4), 5), 6), che hanno presentato domanda volontaria di trasferimento o passaggio provinciale rispettivamente per l’a.s. 2003/2004 e seguenti , per l’a.s. 2004/2005 e seguenti , per l’a.s. 2005/2006 e seguenti , per l’a.s. 2006/2007 e seguenti , per l’a.s. 2007/2008 e seguente, per l’a.s. 2008/2009 , e per tutti gli anni scolastici successivi fino all’anno s. 21/22, non ottenendo la mobilità richiesta in ambito provinciale, non hanno perduto il bonus di 10 punti.
G) I docenti di cui ai punti 1), 2) , 3), 4) 5), 6) hanno perduto il bonus di 10 punti se hanno chiesto e ottenuto l’assegnazione provvisoria provinciale per l’ a.s. 2004/2005, per l’a.s. 2005/2006, per l’a.s. 2006/2007 , per l’a. 2007/2008 e per l’anno scolastico 2008/2009 e nei successivi anni scolastici fino al 2021/22
H) Il punteggio aggiuntivo di punti 10, una volta acquisito, non si perde nel caso si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito interprovinciale: il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo e l’assegnazione provvisoria.
I) Una volta perso il punteggio aggiuntivo di 10 punti non lo si può maturare una seconda volta, in quanto trattasi di punteggio “una tantum” cioè fruibile per una volta sola.
L) L’anno scolastico 2007/2008 è stato l’ultimo anno scolastico utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo di 10 punti a seguito della maturazione del triennio 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008.
M) Il punteggio potrà essere utilizzato anche dopo il 2007/2008, quindi anche per la mobilità relativa all’a.s. 2021/22 , scadenza domanda 13.4.2021 (cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI del 6. 03..2019).
N) Per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 10 punti nella domanda di mobilità e/o passaggio di cattedra e di ruolo ed è sufficiente barrare l’apposita casella del modulo domanda; è poi richiesta un’ autocertificazione su modello predisposto dal M.I. da allegare alla domanda.
Si ricorda che le condizioni previste per il bonus si concretizzano se nel periodo indicato è stato prestato nella stessa scuola un servizio per non meno di 4 anni consecutivi, l’anno di arrivo e i successivi tre anni.
Libero Tassella
Ecco tutti i testi per prepararsi al concorso ordinario 2022 della scuola
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