Accesso agli atti a favore dei docenti e il diritto di ostensione

In merito all’accesso agli atti nel caso di parere legale, l’avvocato Salvatore Braghini, del foro di Avezzano, ha commentato una recente sentenza del TAR dell’Aquila, con cui è stato accolto il ricorso di un docente al quale era stato negato il diritto di ostensione, da parte dell’USR Abruzzo-ATP dell’Aquila, di un parere legale citato in un decreto dirigenziale disponente la cancellazione dalle Graduatorie ad Esaurimento del medesimo insegnante.

Accesso agli atti nel caso di parere legale: il TAR dell’Aquila accoglie ricorso di un docente

L’amministrazione scolastica, a sostegno del mancato rilascio aveva eccepito che, nella specie, si trattava di parere legale reso dall’Avvocatura distrettuale connesso ad un procedimento giudiziale pendente fra il docente e il Ministero dell’Istruzione davanti al Giudice ordinario e, quindi, protetto dal segreto professionale. Il Tar dell’Aquila, sottolinea l’avvocato Braghini, ha, però, ordinato all’amministrazione di rilasciare copia del documento richiesto, in quanto espressamente richiamato nel provvedimento di depennamento dalle GaE provinciali, costituendo anche il parere legale un atto presupposto che concorre a formare la motivazione del provvedimento di annullamento e che, come tale, deve essere reso accessibile, ai sensi dell’art. 10 della l. 241/1990, che esclude dall’accesso solo i documenti tassativamente indicati dall’art. 24 della l. 241/1990.

Il segreto professionale è stato giudicata non operativo nel caso, in quanto – scrivono i Giudici nella sentenza – “impedire l’accesso al parere pregiudica irrimediabilmente il diritto di difesa del destinatario del provvedimento che lo presuppone, e autorizza, di fatto, l’adozione di atti senza motivazione ogni volta che le ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento sono contenute in un parere legale connesso a una lite ‘in potenza o in atto”.

Se dunque – prosegue il TAR – il parere legale è utilizzato dall’Amministrazione per giustificare l’adozione di un proprio provvedimento, deve affermarsi che la stessa abbia inteso esternarne il contenuto e non può dunque sottrarsi all’obbligo di rilasciarne copia all’interessato, essendo tenuta, rispettivamente, a esplicitarne la motivazione e a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa”.

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