ATA III fascia, profilo di collaboratore scolastico: diploma o licenzia media? La norma e le deroghe

In moltissimi stanno precedendo ad inoltrare la propria istanza di immissione nelle graduatorie ATA di III fascia. Tanti altri, invece, provvedono a confermare la domanda inserita nello scorso triennio ed eventualmente ad aggiornarla dei nuovi titoli.

Alla Redazione Oggi Scuola giungono, per questo, diverse richieste che necessitano di spiegazioni specifiche.

Una tra queste riguarda il profilo del collaboratore scolastico: diversi lettori ci chiedono se per ricoprire tale ruolo sia necessario essere in possesso del diploma o anche solo della licenza media.

A tal proposito, si ritiene utile recuperare quanto specifica il DM n. 50 del 3 marzo 2021 all’art. 2 comma 5 lettera G, in merito ai requisiti culturali utili per accedere al profilo professionale di Collaboratore scolastico

I requisiti richiesti sono:

Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

LE DEROGHE AL DIPLOMA

Nei successivi commi dell’art. 2 si trovano elencate le deroghe che consentirebbero ad alcuni aspiranti di rientrare in graduatoria anche senza il possesso del diploma.

Si riportano di seguito i casi specifici:

  1. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.
  2. Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 19 aprile 2001, n. 75 e al D.M. 24 marzo 2004, n. 35, corrispondenti al profilo richiesto.
  3. Ai fini del precedente comma 7 sono validi i titoli di studio richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.
  4. Hanno titolo, altresì, all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25.7.2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire, fino al 31 dicembre 1999, alle scuole statali personale A.T.A.

La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23 luglio 1999, n. 184, articolo 6, comma l), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20 luglio 2000, annessa alla O.M. 30 dicembre 2004, n. 91.

Si può affermare, quindi, che per l’accesso in graduatoria ATA di III fascia sia sempre necessario essere in possesso del diploma, fatta eccezione per i casi sopra elencati.

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