Assenze per gravi patologie: la normativa per il personale della scuola

In seguito ad alcune richieste pervenute alla redazione Oggi Scuola, con il presente articolo si intende offrire un approfondimento in materia di assenze per gravi patologie per il personale della scuola.

Come si può immaginare, a disciplinare quanto concerne questa tipologia di assenze è il CCNL Scuola ed in particolare la disposizione negoziale di cui al comma 9, dell’art. 17 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) del suddetto testo.

L’articolo prevede che: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.

Da qui si evince quindi che non vengono conteggiati come giorni di assenza di malattia:

  • I giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital per gravi patologie
  • I giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificati dalle terapie.

Per questi giorni di assenza, spetta l’intera regolare retribuzione.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A SCUOLA

Si ricorda che le patologie gravi vanno sempre diagnosticate e documentate dalla ASL competente che fornirà al dipendente una certificazione da presentare a scuola.

Da questo documento deve emergere che la condizione morbosa è assimilabile ad una patologia grave, per la quale è necessaria l’effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Successivamente, in caso di prolungamento della malattia,

sarà necessario giustificare di volta in volta l’assenza presentando a scuola documentazioni ad hoc rilasciate dalla struttura o dal medico competente.

Non basta quindi presentare il solo documento che attesta la presenza di una patologia.

La norma contrattuale richiede anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. 

I  due elementi costituiscono il presupposto per l’applicazione della disciplina più favorevole.

È, quindi, necessario che il dipendente dimostri di essere soggetto a terapie relative alla patologia medesima.

Qualora nella certificazione allegata dal dipendente non si ricavasse l’effettivo espletamento di terapie salvavita, i relativi periodi di assenza verranno fatti rientrare nel consueto ordinario conteggio delle malattie.

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Le assenze per malattia, per docenti e personale ATA, quali conseguenze hanno? Cosa prevede la normativa attuale? Dato che il rinnovo del CCNL 2019/2021 ha apportato alcune modifiche, vediamo quali sono le regole di cui tener conto quando ci si assenta a causa di malattia. Inizieremo questa mini guida illustrando le regole sia per il personale di ruolo, che precario. Inoltre, parleremo di quali sono le assenze escluse dal periodo di comporto e dalle trattenute.

Assenze per malattia: docenti e ATA

Dal confronto del contratto attualmente in vigore (ma scaduto) con i precedenti, è possibile notare come alcune indicazioni riguardo alle assenze per malattia siano rimaste le medesime, mentre altre hanno subito un cambiamento. Nella sintesi che segue vedremo quali sono le regole attuali.

Docenti e ATA di ruolo

Resta in vigore l’art. 17 del CCNL 2006/09 che ai commi 1 e 7 prevedono che la durata massima del periodo di assenza è di 18 mesi (con diritto alla conservazione del posto) che va calcolato sommando, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente con la seguente retribuzione:

Primi 9 mesi: retribuzione fissa mensile, comprese la RPD e il CIA, con esclusione di ogni compenso accessorio;

Successivi 3 mesi: 90% della retribuzione sopra definita;

Ultimi 6 mesi: 50% della retribuzione sopra definita.

Docente e ATA con supplenza al 30/6 e 31/8

In questo caso entrano in vigore le regole del nuovo art. 35 del CCNL 2019/21 che abroga e sostituisce l’art. 19 del CCNL 2006/09, i cui commi 3 e 4 prevedono che tale personale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico e fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta:

per intero nel primo mese di assenza;

nella misura del 50% nel secondo e terzo mese;

per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni (con interruzione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti).

Docente e ATA con supplenza breve

Anche qui novità dal nuovo art. 35 del CCNL 2019/21 che abroga e sostituisce l’art. 19 del CCNL 2006/09. Il comma 6 prevede che tale personale:

Ha diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.

Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Gravi patologie

Normativa per il Personale di ruolo è l’art. 17 comma 9 CCNL 2006/09, mentre per il personale supplente è l’art. 35 comma 11 CCNL 2019/21 che abroga e sostituisce l’art. 19 del CCNL 2006/09. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.

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