Assegnazione provvisoria docenti: chi può presentare la domanda?
Si torna a parlare di mobilità. A pochi giorni dalla pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti a seguito delle operazioni di mobilità per tutti gli ordini di scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado, con tutti i trasferimenti avvenuti sia in fase provinciale che interprovinciale, ci si interroga sulle assegnazioni provvisorie.
Chi può chiedere l’assegnazione provvisoria
Quali docenti possono presentare la domanda? Possono chiedere assegnazione provvisoria tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato di qualsiasi ordine e grado di istruzione. Che risultino in possesso però di uno dei requisiti indicati nel CCNI. Come chiarisce l’art.7 comma 1 del contratto, il docente che presenta domanda di assegnazione provvisoria può farlo per un ricongiungimento ai figli. O agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario. Poi per un ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica. Ancora per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria. Infine per ricongiungimento al genitore.
Docenti con requisiti ma che non possono chiedere l’assegnazione provvisoria
C’è anche chi è in possesso dei requisiti sopraelencati ma non può in ogni caso presentare la domanda. Si tratta di una categoria dei docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020/21. Per i quali il vincolo quinquennale vale non solo per la mobilità territoriale e professionale, ma anche per la mobilità annuale. Nonostante le proteste e le varie petizioni presentate dai docenti coinvolti, nessuna deroga finora è stata prevista e nessuna modifica è stata apportata alla normativa vigente. Per questi docenti, infatti, rimane valido quanto stabilito nel comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019. Tale vincolo quinquennale riguarda tutti i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2020. E interessa tutte le graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia, Primaria che Secondaria. Questi docenti, quindi, risultano e risulteranno “immobilizzati” per un quinquennio nella scuola di titolarità, senza avere la possibilità di partecipare ad alcun movimento.
Le eccezioni
L’unica eccezione a tale impossibilità riguarda le seguenti categorie di docenti soprannumerari, dichiarati tali in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità. Questi docenti, infatti, potranno presentare domanda di mobilità a prescindere dal vincolo quinquennale. E di docenti beneficiari della precedenza legata all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92. A condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 siano intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento Questi docenti. Quindi, pur essendo immessi in ruolo nel corrente anno scolastico, non avranno il vincolo quinquennale nella scuola di titolarità. E avranno la possibilità di partecipare alla mobilità annuale chiedendo assegnazione provvisoria nella provincia e nel comune nel quale è possibile prestare assistenza al familiare disabile.
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