Disoccupazione NASPI per i precari della scuola: tutto quel che c’è da sapere

Nel mese di giugno scadono, molto spesso, i contratti di lavoro dei docenti e ATA precari.

Cosa fare dopo? Chi può richiedere la NASpI e quando?

Queste sono alcune delle domande che la redazione Oggi Scuola riceve quotidianamente in questo periodo. È per questo che, con il presente articolo, cerchiamo di fare chiarezza su tutto quel che c’è da sapere sul tema NASPI.

COS’È LA NASPI E A CHI È RIVOLTA?

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata su domanda dell’interessato.

Si tratta quindi di una prestazione a sostegno del reddito a favore dei lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro (licenziamento, scadenza del contratto, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale).

Pertanto, nel caso in cui un lavoratore subordinato perda senza la propria volontà l’occupazione, ha diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione NASpI.

Tra questa tipologia di lavoratori, rientrano i docenti ed il personale ATA con contratto di lavoro a tempo determinato.

Naturalmente, per fare domanda di NASpI, il personale in questione dovrà accertarsi di possedere i requisiti richiesti.

QUALI REQUISITI SONO NECESSARI PER RICHIEDERE LA NASPI?

Per poter richiedere l’indennità di disoccupazione è necessario trovarsi nelle seguenti condizioni:

  • disoccupazione involontaria: licenziamento, scadenza contratto a termine, dimissioni per giusta causa. Per quanto riguarda le dimissioni volontarie, la Naspi è ammessa solo nel caso in cui a presentarle sia una neomamma entro il compimento del primo anno del proprio figlio.
  • aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni che precedono l’evento di disoccupazione per il quale si richiede il sussidio
  • avere almeno 30 giorni di lavoro effettivo nel corso dei 12 mesi che precedono l’evento di disoccupazione

Attenzione: quest’ultimo requisito, solo per il 2021, è sospeso.

Lo ha previsto il Decreto Sostegni-bis, secondo il quale i 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti non vanno soddisfatti, ma solo per eventi di disoccupazione che si verificano nel corso del 2021.

QUANDO PRESENTARE DOMANDA PER LA NASPI?

La domanda di disoccupazione può essere presentata già il giorno successivo a quello di cessazione del contratto e non oltre 68 giorni.

A seconda del giorno in cui si presenta la domanda, la prestazione decorrerà da una data differente:

  • Se la domanda viene presentata entro 8 giorni dalla cessazione del lavoro, la prestazione decorrerà dalla data stessa di cessazione del lavoro.
  • Se la domanda viene presentata trascorsi 8 giorni dalla cessazione del lavoro, la prestazione decorrerà dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

COME PRESENTARE DOMANDA PER LA NASPI?

La domanda si presenta online attraverso il servizio INPS dedicato. Scarica la guida.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

A QUANTO AMMONTA LA NASPI? E QUANTO DURA?

Sia la durata che l’importo della Naspi sono calcolati in base ai contributi versati nei 4 anni precedenti l’evento di disoccupazione per il quale si richiede il sussidio di disoccupazione.

La durata di Naspi spettante sarà pari alla metà delle settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti (escluse quelle che hanno già dato luogo ad indennità di disoccupazione).

L’importo spettante mensilmente, invece, si calcola in base alla media delle retribuzioni percepite negli ultimi 4 anni (anche se l’importo è mensile per il 2021).

Più nel dettaglio, si specifica che:

  • l’importo della Naspi è pari al 75% delle retribuzioni medie mensili degli ultimi 4 anni se inferiore a € 1277,35
  • Se le retribuzioni medie mensili superano questo importo, invece, la somma spettante mensilmente si calcola nel seguente modo: il 75% di 1277,35 euro più il 25% della differenza tra 1277,35 e la retribuzione media.

In ogni caso l’importo spettante mensilmente non può superare i 1335 euro mensili.

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