Mobilità neo immessi in ruolo, “che rientri nelle materie contrattuali come quelle legate alla mobilità dei docenti”

Ecco le proposte sui vincoli nella mobilità per i neo immessi in ruolo e per tutti  gli altri docenti: intervista a Libero Tassella, SBC.

Domanda: Mobilità: cosa chiede Scuola Bene Comune?

Risposta: Ritorniamo allo Statuto diceva Sidney Sonnino, noi potremmo dire torniamo alla legge  124 del 1999 ma con molte modifiche. Innanzi tutto si chiede che tutta la materia legata alla mobilità per i neo immessi in ruolo e la materia dei vincoli, rientri nelle materie contrattuali come le altre materie legate alla mobilità  dei docenti, del personale educativo e del personale  ATA.

D: Da quanto a suo avviso esistono vincoli per la mobilità che SBC lamenta?

R: Nel 1999 venne approvata la  legge 124 che al comma 3 dell’art.1  poneva dei vincoli  alla mobilità per i neo immessi in ruolo. Come la 159 nel 2019 che ha imposto però  limiti abnormi. La legge 124, poneva un limite  biennale per il trasferimento provinciale e uno triennale per quello interprovinciale. Ricordiamo  che fino alla legge  107 del 2015 il docente immesso in ruolo aveva assegnata all’atto dell’immissione in ruolo una sede cosiddetta provvisoria sull’ organico di diritto o anche di fatto. Per poi ottenere per l’a.s. successivo la sede definitiva con un trasferimento a domanda. E in caso di mancato trasferimento, la sede definitiva era assegnata d’ufficio. Quindi già  22 anni fa  si introducevano vincoli per la mobilità dei neo immessi in ruolo.

D: Ci spieghi meglio

R: Allora però il legislatore derogò solo  per i beneficiari dell’art. 21 legge 104/92. Categoria  ora completamente  ignorata dalla legge  159/2019. Che ha previsto solo i docenti beneficiari dell’art. 33 commi 3 e 6. I cui benefici siano sopraggiunti, trattasi di docenti con un certificato di handicap non grave e con un certificato di invalidità superiore ai 2/3, ( art.21 legge 104/92). Ma la 124/99 non pose alcun vincolo alla mobilità annuale. Sia per quanto riguarda le Utilizzazioni provinciali, sia per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali. Vincolo imposto invece  dalla 159/2019 e ora  confermato  dal DL 73/2021 che a giorni sarà convertito in legge.

D: Che tipo di soluzione propone allora SBC?

R: Pertanto si potrebbe prospettare una soluzione di questo tipo, che al momento è  la soluzione che SBC propone al dibattito degli interessati, delle forze politiche e dei sindacati di categoria. Convinti che una soluzione politica che si concretizzi in un provvedimento legislativo,  possa e debba essere trovata prima dell’apertura del tavolo negoziale sulla contrattazione triennale sulla mobilità 22/25. Eccola:

1) Nessun vincolo per i neo immessi in ruolo a partire dal 20/21 per quanto riguarda la mobilità provinciale ( fase comunale e intercomune dei movimenti). Nella provincia di  immissione in ruolo da GAE e da quest’anno anche  da GPS di prima fascia.

2) Nessun vincolo altresì per i neo immessi in ruolo a partire dal 20/21 per quanto riguarda la mobilità  interprovinciale nella medesima  regione di immissione in ruolo.( Dalle graduatorie regionali dei concorsi 2016, 2018, 2020, 2021 STEM).

3) Vincolo triennale  per i docenti neo immessi in ruolo a partire dal 20/21  per il trasferimento interprovinciale tra province non comprese tra quelle della regione di immissione in ruolo.

Per i docenti di cui al punto 3),  alle  deroghe  già previste dalla 159/2019 vanno aggiunte tutte quelle previste dalle precedenze nell’ordine  indicato dall’articolo 13  del CCNI sulla mobilità  “Sistema delle precedenze”  sulla mobilità, nonché le deroghe  per i genitori con figli fino a tre anni e con figli dai tre ai sei anni, a nulla rilevando altresì  il momento da cui sono stati acquisiti tali  benefici di cui ai commi 3 e 6 cui vanno aggiunti anche quelli del comma 5 e dell’art.21 della 104.

D: Concludendo?

R: I docenti neo immessi in ruolo  dal 20/21 in ruolo possono presentare domanda di Utilizzazione e di Assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale. Senza alcun limite, proprio come aveva previsto la 124/99. Ecco perché  abbiamo detto ritorniamo alla 124. Gli anni trascorsi in utilizzazione e  in assegnazione provvisoria  in scuola/e diversa/e di titolarità sono utili ai fini  del completamento del vincolo per i docenti vincolati per tre anni a poter effettuare domanda interprovinciale tra province diverse da quella di immissione in ruolo, (docenti di cui al punto 3). Per tutti i docenti immessi in ruolo in data anteriore al 20/21, nonché per i neo immessi in ruolo  nella provincia o nella regione di  immissione in ruolo e  che chiedono il trasferimento o, superato l’anno di prova/formazione, il passaggio di cattedra o di ruolo i vincoli sono regolati  dal CCNL. E dalla contrattazione triennale integrativa e restano quelli attualmente previsti dal CNI sulla mobilità.

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