Supplenze docenti: ecco come è possibile completare uno spezzone orario
Gli aspiranti docenti interessati ad ottenere supplenze per l’a.s. 2021/22, hanno compilato l’istanze di partecipazione alla procedura di assegnazione delle supplenze entro il 21 agosto 2021.
In quell’occasione, essi hanno potuto esprimere la propria preferenza a ricoprire supplenze per posti interi (al 31/08 ovvero al 30/06) e/o per spezzoni orario.
Come risaputo, nel caso in cui il docente abbia optato solo per le supplenze su spezzone orario, lo stesso non conserva titolo al completamento d’orario.
Chi, invece, ha indicato di prediligere soltanto posti interi conserva tale possibilità.
Il docente che, nella prima turnazione di nomine, ha ricevuto solo uno spezzone ha diritto al completamento di orario e quindi potrà essere coinvolto nelle in eventuali nuove nomine, nel caso in cui vengano individuate altre disponibilità da assegnare.
L’art 13 comma 21 dell’OM n. 60/2020 dispone che il completamento orario, possibile anche tra scuola statale e scuola non statale, non può superare comunque l’orario obbligatorio per il grado di scuola di riferimento.
Tale limite di orario, quindi, va rispettato anche nel caso di completamento tra scuola non statale e scuola statale.
È possibile anche completare l’orario con supplenze assegnate da GAE e da GI, sempre nel rispetto del limite orario settimanale previsto dalla normativa.
Ordini di scuola diversi
Il completamento orario si può ottenere anche grazie a più rapporti di lavoro a tempo determinato.
Questi sono da svolgersi contemporaneamente ed esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.
In particolare, per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso.
Pertanto, in alcuni specifici casi e con riferimento a gradi/ordini diversi di scuola, sarà possibile solo il completamento tra ore di I grado e ore di II grado fino ad un massimo di 18 ore.
Diversamente, invece, è vietato il completamento tra infanzia e primaria o tra infanzia/primaria e I/II grado.
Materia e sostegno
Il completamento orario tra materia e sostegno è possibile solo quando avviene nello stesso ordine di scuola.
Se si tratta di ordini di scuola o gradi diversi, è possibile solo tra I e II grado.
Limite di scuole o di comuni
Il limite di scuole/comuni entro i quali completare l’orario settimanale è di “massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni”, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità che si valuta in relazione alla rete stradale e all’esistenza di adeguati mezzi di trasporto.
Molto spesso, comunque, sono i singoli Uffici Scolastici a dettare indicazioni dettagliate in merito a questo argomento.
Si ricorda che non è mai possibile il completamento orario tra due province.
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