Alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Alcune precisazioni utili

Il tema degli alunni o studenti che non intendano avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica a scuola presenta profili di rilievo di importanza non secondaria, sopratutto in merito all’individuazione e organizzazione delle attività alternative proposte dall’istituzione scolastica, alla garanzia del diritto all’istruzione e alle responsabilità connesse all’uscita dalla classe durante la lezione della materia.
La norma di riferimento.
Il d. lgs. 297/1994 “Testo unico sull’istruzione” all’art. 310 prevede e disciplina la facoltà di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. In proposito stabiliscono che:
“Ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo tra la Repubblica Italiana e
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