Stipendi NoiPA, novità nel cedolino di marzo 2022: TABELLE riassuntive

Oggi 21 febbraio 2022, NoiPA ha pubblicato una scheda riassuntiva sulle importanti novità che arrivano col cedolino di marzo. La riforma fiscale, come anticipato, produce effetti in busta paga per le nuove aliquote Irpef e le detrazioni fiscali. Una circolare dell’Agenzia delle entrate ha chiarito i diversi punti qualche giorno fa. Oggi NoiPA pubblica una scheda riassuntiva con le novità.

NoiPA informa: come cambiano le aliquote Irpef

Nella sua scheda riassuntiva, NoiPA spiega come cambiano le aliquote IRPEF dal 2022 e mette a disposizione una semplice tabella che lo illustra.

Per riassumere:

  • Per i redditi da 15.000 a 28.000 euro l’aliquota fiscale scende dal 27% al 25%;
  • Per i redditi fino a 50.000 euro l’aliquota del 38% scende al 35%;
  • Scompare l’aliquota del 41%
  • Oltre i 50.000 euro è prevista un’unica aliquota pari al 43%.

Rimodulazione delle detrazioni nel cedolino

Oltre alle aliquote Irpef, cambia anche il modo di calcolare le detrazioni da lavoro dipendente.

  • La prima soglia di reddito a cui si applica la detrazione, passa da 8.000 a 15.000 euro. 
  • La seconda soglia di reddito passa da 15.000 a 28.000 euro, e vede la la misura della componente fissa della detrazione passare da 978 a 1.910 euro. Viene modificata la modalità di calcolo della componente variabile, che è pari a 1.190 euro per un reddito di 15.000 euro e che decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro.
  • La terza e ultima soglia di reddito si abbassa da 55.000 a 50.000 euro. La detrazione massima per tali redditi passa da 978 a 1.910 euro. In particolare, tale detrazione ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro.
  • E’ previsto un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro.

Anche qui abbiamo a disposizione la tabella NoiPA riassuntiva del nuovo calcolo.

Trattamento integrativo e agevolazioni contributive

Anche il trattamento integrativo (bonus Irpef) viene rimodulato. Continuerà ad essere erogato direttamente nel cedolino stipendiale per i redditi annui fino a 15.000 euro. Per la fascia di reddito fino a 28.000 euro tale beneficio potrà essere riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi, in presenza di determinati presupposti previsti dalla norma. Viene abolita l’ulteriore detrazione precedentemente prevista per i redditi da 28.000 a 40.000 euro, che quindi non è più dovuta dal 1° gennaio 2022.

Per il solo anno 2022, è prevista un’agevolazione contributiva a favore dei lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile previdenziale fino a 35.000 euro all’anno (2.692 euro lordi al mese) di 0,8 punti percentuali. Si attendono istruzioni INPS per l’applicazione.

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Importanti novità sulla busta paga di marzo 2022 da NoiPA

IMPORTANTI NOVITA’ SULLA BUSTA PAGA DI MARZO 2022
Effetti in busta paga dal 1 marzo 2022 per l’applicazione della riforma fiscale, introdotta con la Legge di Bilancio 2022 e l’Assegno Unico e Universale.

Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) ha introdotto importanti novità fiscali e previdenziali.
Riforma fiscale
Dal 1° gennaio 2022 cambieranno le fasce IRPEF, le tariffe applicate e il calcolo delle trattenute per i dipendenti. Di seguito i dettagli delle modifiche introdotte.
1.Revisione dell’IRPEF

Per redditi da 15.000 a 28.000 euro l’aliquota d’imposta è ridotta dal 27% al 25%;
Per redditi fino a 50.000 euro, l’aliquota del 38% è ridotta al 35%;
Scompare la precedente aliquota del 41%, in quanto oltre i 50.000 euro esiste una sola aliquota del 43%.

2. Rimodulazione delle detrazioniCambia anche il sistema di calcolo delle detrazioni per i dipendenti. Viene infatti estesa la prima soglia di reddito a cui si applica la detrazione, passando da 8.000 a 15.000 euro. Per la seconda soglia di reddito, che va da 15.000 a 28.000 euro, la misura della componente fissa della detrazione passa da 978 a 1.910 euro e cambia la modalità di calcolo della componente variabile, che è pari a 1.190 euro per un reddito di 15.000 euro e che decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando raggiunge i 28.000 euro. La terza ed ultima soglia di reddito per la quale è dovuta la detrazione viene abbassata da 55.000 a 50.000 euro; tuttavia la detrazione massima per tale reddito va da 978 a 1.910 euro.In particolare tale detrazione ammonta a 1.910 euro per reddito pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro. Infine, per le fasce di reddito comprese tra 25.000 e 35.000, è prevista una maggiorazione di 65 euro per la detrazione applicabile.

3. Rimodulazione del trattamento integrativo ed abolizione dell’ulteriore detrazioneRispetto alla vecchia disciplina, la revisione delle aliquote e il calcolo delle trattenute sul rapporto di lavoro, prevede un miglioramento del trattamento.
Per i redditi annui fino a 15.000 euro, l’indennità integrativa continuerà a essere corrisposta dal sostituto d’imposta sulla cedola del salario. Per i redditi fino a 28.000 euro tale beneficio può essere riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi, solo in presenza di specifici presupposti della norma.
Parimenti, la rimodulazione positiva del calcolo dei parametri fiscali anche per i redditi superiori a 28.000 euro ha compensato l’abolizione della detrazione aggiuntiva precedentemente prevista per i redditi da 28.000 a 40.000 euro, che quindi non è più dovuta dal 1° gennaio 2022.

Concessioni contributive
La Legge di Bilancio 2022 prevede uno sgravio contributivo per i dipendenti con stipendi previdenziali imponibili fino a 35.000 euro annui (2.692 euro lordi mensili) di 0,8 punti percentuali, per il solo anno 2022. Normalmente si attendono le istruzioni operative dell’INPS.
Controllo singolo e universale
Al fine di riorganizzare, semplificare e rafforzare le misure a sostegno delle famiglie con figli, il decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, in attuazione della legge n. 46 del 2021, è stato istituito l’Assegno Unico e Universale , che abroga le norme relative alle detrazioni fiscali per i figli a carico fino a 21 anni di età (art. 12, comma 1, lett. c) e comma 1-bis del TUIR) e quelle che prevedere l’assegno per nucleo familiare (art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153).
A partire dalla retribuzione di marzo 2022 gli assegni al nucleo familiare per le famiglie con figli saranno sostituiti con l’erogazione da parte dell’INPSdell’Assegno Unico e Universale, previa richiesta da inoltrare direttamente all’Istituto di Previdenza Sociale, al seguente link: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i- figli-a-carico . Resta valido il termine di 5 anni per la richiesta al nucleo familiare di eventuali arretrati degli assegni, per le famiglie con figli in scadenza fino al 28 febbraio 2022, che possono essere versati in busta paga.
Gli assegni per le famiglie senza figli continueranno ad essere corrisposti in bollettino da NoiPA.Anche a partire dallo stipendio di marzo 2022 le detrazioni fiscali verranno automaticamente riconosciute dal 1 marzo solo ai ragazzi con 21 anni di età entro il 31 marzo 2022 , se già presenti nella banca dati NoiPA.

I soggetti in amministrazione con figli (a carico fiscale) che compiranno 21 anni dopo il 31 marzo 2022 , dovranno presentare una nuova domanda di detrazioni:

Dal 4 marzo 2022 sarà possibile utilizzare il self-service NoiPA “Gestione detrazioni familiari a carico” al seguente link: https://noipa.mef.gov.it/group/mypa/detrazioni-familiari-a- carico . Ricordiamo che la domanda di detrazioni sostituisce, a partire dal mese di inizio prescelto, i dati dei familiari a carico presenti nella banca dati NoiPA. Pertanto, dalla data prescelta, i dati e le percentuali dei familiari a carico devono essere nuovamente comunicati.
Invia il modello cartaceo al tuo ufficio responsabile dell’elaborazione delle buste paga. L’amministratore deve altresì comunicare, se ne ha diritto, i dati anagrafici e il codice fiscale del coniuge e/o degli altri familiari a carico.

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