Aggiornamento GPS nel 2022, emendamento M5S al decreto Sostegni ter
Aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, dopo il tentativo fallito con il decreto Milleproroghe che ha dato vita ad un vero e proprio scontro politico tra il M5S e la Lega, i pentastellati ci riprovano in commissione Istruzione al Senato presentando un emendamento al decreto Sostegni ter per la riapertura delle GPS nella prossima primavera.
Aggiornamento GPS nel 2022, emendamento del Movimento 5 Stelle al decreto Sostegni ter
Le deputate e i deputati del M5S in commissione Cultura hanno diramato un comunicato ufficiale: ‘Con un emendamento al decreto Sostegni-ter depositato al Senato, il MoVimento 5 Stelle propone che l’aggiornamento e il rinnovo delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) sia allineato con l’aggiornamento e il rinnovo delle Graduatorie a esaurimento (Gae). Si tratta di una soluzione concreta a una questione di fondamentale importanza per il personale docente: in questo modo sia le Gps che le Gae saranno subito aggiornate e rinnovate, in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico, e a beneficiarne saranno tanto i docenti precari quanto i giovani neolaureati, per i quali si apriranno nuove strade’.
Ecco il testo dell’emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle:
AS 2505 Emendamento Art. 19
De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
‘3-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2022/23 e di assicurare il tempestivo rinnovo e aggiornamento triennale entro il 1° settembre 2022 delle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni, all’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, N. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, N. 41, le parole: “2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza”, sono sostituite dalle seguenti: “2020/2021, 2021/2022 , 2022/2023, 2023/2024 e 2024/25 anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo triennale, con una o più ordinanze”.’