GPS e GI, requisiti generali di ammissione: chi non può partecipare

Con il nuovo regolamento per le supplenze, sono definite anche indicazioni specifiche per le graduatorie provinciali (GPS) e le graduatorie di Istituto (GI). Oltre alle indicazioni per presentare l’istanza di partecipazione (articolo 5), sono indicati anche i requisiti generali di ammissioni e le condizioni ostative (articolo 4). Gli aspiranti alle GPS e alle GI devono possedere i requisiti generali di ammissione al momento della presentazione della domanda. Quali sono?

GPS e requisiti generali di ammissione: chi non può partecipare

Come indicato nell’art 5 della bozza del nuovo regolamento delle supplenze, gli aspiranti, alla data di presentazione della domanda per l’inclusione nelle GPS, devono possedere i requisiti generali previsti dalla normativa vigente indicati dal decreto di cui all’articolo 1, comma 2. Chi non può partecipare?

Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto coloro che si trovano nella seguenti condizioni:

  • esclusi dall’elettorato politico attivo;
  • destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  • dispensati dal servizio ai sensi dell’articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
  • dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell’articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
  • licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero sono incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
  • dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
  • temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
  • sono dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
  • in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31.12.2012, n. 235.

Specifiche sull’esclusione

I soggetti che siano incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ovvero siano destinatari di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio possono presentare istanza, qualora gli effetti dei predetti provvedimenti si concludano antecedentemente al termine del triennio di validità delle graduatorie, ma la loro posizione non è tenuta in considerazione per l’attribuzione di incarichi sino al termine della sanzione o della sospensione cautelare.

Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei previsti requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo.

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