Continuità del servizio, nella mobilità d’ufficio non si parte dai tre anni
Mentre il calcolo del punteggio della continutà del servizio, sia per la mobilità territoriale che per quella professionale, a domanda volontaria, parte con 6 punti dopo almeno tre anni di servizio continuativo di titolarità, per la mobilità d’ufficio tale punteggio si calcola a partire, escluso l’anno in corso, sin dal primo anno di titolarità.
Continuità e mobilità volontaria
Il calcolo del punteggio per la continuità del servizio per chi fa domanda di trasferimento volontaria è vincolato all’aver prestato servizio ininterrottamente per almeno un triennio, escluso l’anno scolastico in corso, nella scuola di attuale titolarità (per cui il punteggio minimo di partenza è di 6 punti). Siccome, come suddetto, l’anno in corso non si conta, il triennio di servizio prestato per avere i 6 punti di partenza di continuità è: 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021. Quindi chi fa domanda volontaria di trasferimento nell’anno scolastico 2021/2022 ( entro il 15 marzo 2022) …..