Il trasferimento per incompatibilità ambientale. E’ ancora previsto?
E’ ancora previsto nella scuola il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale?
Si tratta di una questione non chiarissima che merita di essere approfondita.
Mentre per quanto riguarda il personale docente la procedura è espressamente disciplinata dall’art. 468, per quanto attiene al personale Ata l’art. 567 del D.lgs n. 297/94, fa riferimento all’art. 32 del Dpr 10.1.1957 n.3 (Testo Unico del pubblico impiego).
Com’è noto, però, a seguito dell’approvazione del nuovo Testo, tale disposizione è stata formalmente abrogata.
C’è inoltre da dire che ormai da tempo i rapporti di pubblico impiego sono disciplinati dal contratto e- nel caso della scuola- è stata esclusa dai vari CCNL succedutisi nel tempo l’applicabilità “di tutte le norme generali e del pubblico impiego”.
La nota Ministeriale del 2001
Il Ministero, con Nota del 28 settembre 2001 prot. 477 ha ricordato l’abrogazione dell’art 32 TU n.3/57 e dell’art …..