Supplenze al 30/06 e al 31/08: quali sono le differenze?

Ogni anno, sono due le principali tipologie di incarichi a cui aspirano i docenti precari: le supplenze al 30 giugno e quelle al 31 agosto. Ricevere un contratto annuale appartenente a queste due categorie, garantisce l’ottenimento di un anno di servizio interamente svolto in un’unica istituzione scolastica: ciò significa nessun ansia nell’andare ad aspettare una proposta di lavoro e non girovagare per più scuole a intervalli di tempo più o meno lunghi. Ma che differenza corre tra le due tipologie di supplenze?

Supplenze al 30 giugno e 31 agosto, due tipologie diverse

Incarichi al 30 giugno e al 31 agosto: tra tutte le supplenze queste sono le più vantaggiose per i docenti precari, che prima di raggiungere la stabilizzazione, spesso si ritrovano anche per molto tempo a dover accettare contratti a tempo determinato. Nonostante infatti anche il Comitato dei Ministri europeo abbia sollecitato il nostro Paese a ridurre il conferimento di incarichi a termine, il fenomeno della supplentite sembra ormai un vero e proprio tratto caratterizzante del sistema scolastico italiano.

Ma in cosa si differiscono le due tipologie di contratto? Quale differenza intercorre tra i due tipi di supplenze? Si tratta in entrambi i casi di incarichi annuali, ma con importanti diversità. La supplenza al 31 agosto si attribuisce sui posti vacanti, cioè privi di titolare, costituiti in organico di diritto e residuati dai trasferimenti. I contratti al 30 giugno, invece, si stipulano per la copertura di cattedre e posti non vacanti, vale a dire ricoperti da titolari che per quel determinato anno scolastico sono in sevizio altrove (per assegnazione provvisoria o utilizzazione) o in aspettativa e congedo per tutta la durata annuale. Questa tipologia di supplenza si destina anche per ricoprire le cattedre costituitesi in organico di fatto per aumento del numero delle classi, per la copertura delle ore residue inferiori all’orario di cattedra, per i posti dati in deroga sul sostegno.

Ricordiamo che per entrambi i tipi di supplenze si attinge in primo luogo dalle Graduatorie ad esaurimento e poi da quelle provinciali: si ricorre agli elenchi graduati d’istituto solo qualora dalle suddette graduatorie non vi è più disponibilità.

Differenze incarico 30 giugno-31 agosto a livello economico

Precisiamo subito che nell’ottica della ricostruzione della carriera non intercorre nessuna differenza tra le due tipologie di supplenze, poiché in entrambi i casi i docenti acquisiscono un’anzianità di servizio di 180 giorni. A livello economico, invece, si gioca la discrepanza tra i due incarichi: gli interessati percepiscono lo stipendio fino al 30 giugno nel caso delle supplenza fino al termine delle attività didattiche, e nei mesi di luglio e agosto devono presentare domanda di indennità di disoccupazione, avviare tutta la procedura e aspettare il relativo accreditamento.

Un’importante differenza riguarda il pagamento delle ferie: con l’incarico fino al 30 giugno queste si monetizzano nella misura scaturita dai giorni maturati detratti quelli di sospensione delle lezioni comprese nel contratto. Inoltre, entro i sei mesi successivi si riceve l’accredito del Trattamento di fine rapporto, che invece si accantona e si salda a fine carriera se alla supplenza al 31 agosto ne segue un’altra a decorrere dal 1° settembre.

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