Permessi brevi, nell’orario giornaliero di riferimento rientrano anche le ore dedicate al Collegio docenti? Parere Aran
L’art. 16 del CCNL 29/11/2007 disciplina i cosiddetti permessi brevi, spettanti al personale di ruolo e supplente.
In particolare, il comma 1, prevede che “Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione“.
Il successivo comma 2 dispone che “I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento“.
Tali permessi sono soggetti a recupero; infatti, nei commi 3 e 4 leggiamo “Entro i …..