Supplenze Covid, esclusa la scadenza del 30 giugno per i contratti degli ATA nella scuola dell’infanzia
Abbiamo già dato notizia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.
Il decreto, all’art. 36, prevede la proroga fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022 (30 giugno per le scuole dell’infanzia) per i cd. contratti Covid. Per retribuire i supplenti docenti e ATA si passa da 400 a 570 milioni di euro.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto, il Ministero dell’Istruzione ha inviato agli Uffici scolastici regionali la nota 373 del 24 marzo, con la quale evidenzia che, per quanto concerne tutte le istituzioni scolastiche, ad eccezione per la scuola dell’infanzia, la proroga dei suddetti contratti deve essere sottoscritta fino al termine delle lezioni della regione di riferimento (non oltre il 15 giugno), e comunque entro il limite delle …..