Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022
L’obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina
generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute
in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può
essere omessa o differita.
Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge
44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una
disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Si
prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo “La vaccinazione
costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli
alunni da parte dei soggetti obbligati”. Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale,
accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, “impone al dirigente
scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione
scolastica”.
Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che “I dirigenti scolastici e i responsabili delle
istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni
dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto
nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano
il diritto di svolgere l’attività didattica”.
Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione
del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato
adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività
didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente
inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4.
Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato
nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo
esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione,
ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.[…]
Visualizza la nota completa: 2022_03_28 m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000620.28-03-2022