Pubblica la nota MIUR a chiarimento dei quesiti posti su “obblighi vaccinali a carico del personale della scuola”

Con riferimento alla nota n. 620 del 28 marzo 2022 – con cui sono state definite le modalità atte a garantire la

continuità didattica a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 24/2022 – stanno pervenendo a questo

Dipartimento quesiti in merito alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del personale docente ed

educativo inadempiente all’obbligo vaccinale che, in applicazione dell’art. 4-ter.2, comma 2, del decreto-legge

44/2021, introdotto dall’art. 8 del citato decreto-legge n. 24, non può svolgere le attività didattiche a contatto

con gli alunni.

Parere legale

In proposito, anche sulla base dei pareri legali acquisiti, si ritiene che per l’individuazione delle attività a supporto

dell’istituzione scolastica a cui adibire il menzionato personale docente ed educativo si dovrà fare riferimento

all’art. 3 del CCNI del 25 giugno 2008, che individua tra le attività di supporto alle funzioni scolastiche il servizio

di biblioteca e documentazione, l’organizzazione di laboratori, il supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle

nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi

amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.

Orario di lavoro da svolgere

Inoltre, per quanto concerne la determinazione dell’orario di lavoro, la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su

36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all’insegnamento (art. 8

del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo

non svolge l’attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni

di cui all’articolo 26 della 1egge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107/2015, ecc.).

Il DS assegna d’ufficio

Resta inteso che i dirigenti scolastici, in attuazione di quanto espressamente imposto dall’art. 4-ter.2, comma 3,

ultimo periodo, del decreto-legge 44/2021, provvederanno d’ufficio ad assegnare il personale docente ed

educativo allo svolgimento delle funzioni che verranno individuate in applicazione dei criteri sopra richiamati.

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