Il Governo inventa l’alta formazione dell’Istruzione

Approvata la riforma PNRR su formazione, iniziale e continua, e reclutamento degli insegnanti. Nascono l’alta formazione dell’istruzione e la relativa scuola.

Nel pacchetto-scuola approvato dal Governo Draghi il 21 aprile scorso, anno MMDCCLXXV dalla fondazione di Roma, figurano varie novità. Alcune erano più che prevedibili. Rientrano nella oramai dominante logica del mercato dell’istruzione. Per la formazione iniziale dei docenti si portano a 60 gli inflazionati 24 CFU, sì da aumentarne valore e costo. Cresce anche la gamma dei concorsi e delle prove da sostenere per completare il percorso di formazione e reclutamento, sì da non sottrarre a enti, agenzie e aziende opportunità di iniziative di corsi di preparazione e di stampe di manuali aggiornati. Il tutto ovviamente complice l’università, sempre più vittima della sua zavorra, quella meno incline all’attività didattica e alla ricerca scientifica e purtroppo di peso crescente.

Dell’intero pacchetto, però, la sorpresa vera è la Scuola di alta formazione dell’istruzione.

Una struttura pensata per spendere più rapidamente i soldi del PNRR e fare politica spicciola. Una struttura inventata certamente per questa ragione e per soddisfare altri interessi, come quello dell’Invalsi di porsi finalmente come guida pedagogica del Paese. Così come è presentata nel decreto appare imbrogliare ancora di più il già caotico non-sistema scuola, ribattezzato per l’occasione sistema nazionale pubblico di istruzione. Un ulteriore cambiamento nelle denominazioni, vi scompare anche l’aggettivo educativo!

Composizione di Mariangela Cacace

Che cos’è questa scuola? Una università, un’accademia o un nuovo ministero?

Quello che è certo è che sarà il luogo di titolarità dei pochissimi “maestri di color che  sanno”. Di coloro che hanno scoperto  come s’insegna, posseggono le chiavi per stabilire e tenere aggiornata la hit parade delle best practice didattiche a livello internazionale e sono in grado di poter indirizzare le politiche e le attività formative del personale scolastico (tutto: docente, dirigente, ATA) nel giusto verso, sì da adeguarle alle reali esigenze della scuola italiana che solamente loro ben conoscano.

Una struttura/scuola, dunque, che è anche una sorta di nuovo ministero, più prestigioso, che esautora il vecchio dai suoi tradizionali compiti d’indirizzo e con il quale si dovrà raccordare solo per gli aspetti amministrativi.

Esautora tutti!

Anche i dirigenti tecnici che sono stati sempre “gli occhi” del Ministero e le cui funzioni sono state recentemente ridefinite. Che bisogno ne avrà più il declassato Ministero? Esautora i docenti dal considerarsi uomini che mentre insegnano imparano, com’era già nel motto latino di Seneca. Li esautora cioè dal riflettere su quel che insegnano, come lo insegnano e con quali esiti: ci sarà la Scuola dell’alta formazione a istruirli bene.

A essere esautorate però saranno soprattutto le istituzioni scolastiche. Potranno ancora essere il luogo privilegiato della ricerca e della sperimentazione didattica?

In definitiva, una struttura-scuola che in quanto agli effetti non si può dare torto a chi la configura di alta deformazione di un sistema che già non è più tale, disaggregato e lacerato com’è!

Una illustrazione molto efficace del provvedimento approvato dal CdM si trova su ROARS a cui si deve anche l’immagine scherzosa di Draghi e Bianchi alla guida di un carro armato lanciato contro la scuola!

L’immagine e ciò che dolorosamente evoca porta a ripetere con forza: Fermatevi, la scuola lasciatela in pace!

Ecco di seguito l’articolo 16-bis del decreto che definisce questa Scuola di alta formazione dell’istruzione.

Art. 16-bis

(Scuola di alta formazione dell’istruzione)

  1. È istituita, con sede in Roma, la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione posta nell’ambito e sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione. La suddetta Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis nel rispetto dei principi del pluralismo e dell’autonomia didattica del docente;

b) dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all’articolo 16-ter.

  1. La Scuola di Alta Formazione si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell’Indire, dell’Invalsi nonché, per le funzioni amministrative, si raccorda con gli uffici del Ministero dell’istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.
  2. Sono organi della Scuola di Alta Formazione: a) il Presidente; b) il Comitato d’indirizzo; c) il Comitato scientifico internazionale; d) il Direttore generale.
  3. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari, tra magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra avvocati dello Stato, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e  comprovata qualificazione professionale. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l’intera durata dell’incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d’indirizzo. È responsabile dell’attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell’attività di formazione, d’intesa con il Direttore Generale e sentito il Comitato d’indirizzo. Il Presidente svolge il proprio mandato a titolo gratuito; se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento.
  4. Il Comitato d’indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di Indire e di Invalsi, e due componenti nominati dal Ministro dell’istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d’indirizzo rimane in carica tre anni e si avvale di una direzione generale, che cura l’esecuzione degli atti, predispone le convenzioni, la cui stipula compete al Direttore generale, e le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d’indirizzo, all’atto dell’insediamento, approva il regolamento della Scuola di alta formazione, nel quale sono disciplinati le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d’indirizzo e del Comitato scientifico internazionale.
  5. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell’istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero o tra professionalità esterne all’amministrazione con qualificata esperienza manageriale, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d’indirizzo, resta in carica per tre anni ed è rinnovabile una sola volta. L’organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione.
  6. Per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, è costituito un Comitato scientifico internazionale, che rimane in carica quattro anni, composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell’istruzione.
  7. Gli oneri per l’avvio delle attività della Scuola, per il suo funzionamento e per quello del Comitato d’indirizzo, del Comitato scientifico internazionale e della Direzione generale, nonché per lo svolgimento delle attività istituzionali sono a valere sugli importi specificati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. La dotazione organica della Scuola è definita nell’allegata Tabella B.

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Le pagine aperte dalle Università telematiche

Università telematica Unicusano – Classi di concorso richieste: A022, A028, A048 e A027. Si comunica che il CISF – Università Niccolò Cusano ha ottenuto l’accreditamento ministeriale di tutti i percorsi di formazione iniziale dei docenti richiesti  (scarica il decreto).L’Ateneo resta in attesa dei Decreti Attuativi per la pubblicazione dei relativi bandi e per l’apertura delle iscrizioni.

Università telematica eCampus – Classi di concorso richieste: A11 – A12 – A13 – A18 – A19 – A22 – A23 – A26 – A27 – A28 – A45 – A46 – A47 – A48 – A49 – A54 – A01 – A04 – A05 – A08 – A09 – A10 – A17 – A62. Ulteriori Classi di Concorso richieste dall’Università degli Studi Link Campus – pagina – A24 – A25 – A21 – A03 – A07. Elenco classi di concorso già approvate per Link Campus University (decreto MUR N. 335 del 7 febbraio 2024). L’Università telematica eCampus ha indetto un secondo ciclo per i percorsi da 30 CFU: il calendario completo delle lezioni.

Università telematica Giustino Fortunato – Elenco delle classi di concorso richieste ed approvate: A-12, A-18, A-28,  A-45,  A-46,  A-48,  A-49,  A-60,  AB24.

Università telematica Pegaso Napoli – La pagina dedicata. Elenco delle classi di concorso accreditate. L’ateneo si avvarrà della collaborazione delle seguenti istituzioni:

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