Rientro in servizio dopo il 30 aprile, cosa succede?

Come sappiamo, sono vari i motivi per cui un docente può assentarsi da scuola: malattia, aspettativa, congedo parentale o per studio. Spesso capita che il periodo di assenza si prolunga anche per vari mesi, ricoprendo quasi tutto l’anno scolastico o arrivandone quasi alla fine. Cosa succede quando il rientro in servizio dell’insegnante titolare avviene dopo il 30 aprile? Di seguito cerchiamo di dare chiarimenti utili in merito.

La normativa che regola il rientro in servizio dopo il 30/04

Ogni anno, capita che nelle scuole ci siano docenti che si ritrovano nelle condizioni di doversi assentare per lunghi periodi che, a volte, arrivano a ridosso delle ultime settimane dalla fine delle attività didattiche. Cosa succede quando il docente titolare si assenta per un così lungo tempo e il rientro in servizio avviene dopo il 30 aprile? Premettiamo subito che l’assenza non deve essere inferiore ai 150 giorni.

La normativa di riferimento è l’art. 37 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 che tutela il principio della continuità didattica, infatti stabilisce quanto segue: “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali”.

Alcune utili precisazioni

Facciamo alcune precisazioni: il periodo dell’assenza del titolare non deve subire nessun genere di interruzione, neanche durante i momenti della sospensione delle attività didattiche: ciò vuol dire che il rientro in servizio o a disposizione del docente di ruolo non deve avvenire neanche per un solo giorno, ad esempio, durante le vacanze di Natale o Pasqua. Nel caso in cui l’insegnante interrompesse il proprio congedo anche per un solo giorno, infatti, il conteggio dei giorni ripartirebbe da capo.

Precisiamo che tale conteggio si effettua a ritroso, partendo dal giorno del rientro in servizio: la tempistica del 30 aprile indicata dalla normativa serve solo per garantire la continuità didattica alle classi in cui il docente è mancato ed è subentrato un supplente.

Inoltre, il periodo di 150 giorni si riducono a 90 per le classi terminali della scuola secondaria di I e II grado: potrebbe però capitare che un docente, avente più classi, ed assentandosi per un periodo inferiore ai 150 giorni ma superiore ai 90, rimanga a disposizione solamente per le ore relative alle classi terminali, rientrando in cattedra nelle altre. Stessa cosa nel caso in cui un docente ha esercitato il diritto all’allattamento, per cui non ha svolto 6 ore in alcune classi: se tale assenza si prolunga oltre i termini stabiliti, non farà ritorno in classe, ma relativamente a quelle ore resterà a disposizione.

Infine, il rientro in servizio oltre il 30 aprile preclude la partecipazione agli scrutini e agli esami: il docente resterà comunque a disposizione fino al 30 giugno.

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