Permessi per lutto: quanti giorni? Entro quando fruirli?

Ai sensi dell’art. 15 del CCNL Scuola 2006/2009 il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per lutto, per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.

Spettano, in particolare, 3 giorni per evento, anche non continuativi.

Tale diritto riguarda anche il personale a tempo determinato (il riferimento questa volta è l’art. 19 del CCNL).

I permessi sono erogati a domanda, che il personale interessato deve al dirigente scolastico da parte del personale docente e ATA.

Esiste un limite temporale entro cui fruire dei permessi retribuiti per lutto?

Il CCNL non dispone di un limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni, anche non continuativi, concessi al dipendente per ogni evento relativo alla perdita del …..

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