La morte del Sillogismo: a proposito delle sedi ridimensionate dalla legge 178/2020
Prima premessa. Per l’anno scolastico 2021-2022 alle istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 500/300 nelle c.d. zone in deroga “non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 979” (40,84 mln di euro), né in via esclusiva un DSGA. E pertanto sono affidate in doppia reggenza (art. 1, comma 978 della legge 178/2020);
Seconda premessa. L’articolo 1, comma 343 della legge 234/2021 estende il primigenio arco temporale della legge 178/2020 agli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, recuperando i 40,84 mln di euro – in precedenza stanziati e non utilizzati – e aggiungendovene 45,83 per il 2023 e 37,20 per il 2024;
Terza premessa. L’articolo 47 del D.L. 36/2022, come integrato dalla legge di conversione 79/2022, al comma 8 statuisce che le istituzioni scolastiche di almeno 500/300 alunni di cui alla legge 178/2020, e per il …..