Congedi previsti per le donne vittime di violenza

L’art. 18 del CCNL istruzione e ricerca del 2016/2018 nel recepire quanto previsto dall’art. 24 del decreto legislativo n° 80, ha previsto per le donne lavoratrici, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, il diritto di assentarsi dal lavoro.

Congedo

Il personale dipendente dalla pubblica istruzione, così come tutte le donne lavoratrici, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per i motivi suddetti, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data d’inizio del percorso di protezione certificato.

Aspettativa

Ai suddetti 90 giorni ne possono essere sommati altri 30 di aspettativa per motivi personali e familiari concessi dall’amministrazione di appartenenza fermo restante che non vi siano specifiche esigenze di servizi; detta aspettativa va concessa anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo.

Modalità richiesta

La dipendente è tenuta a produrre regolare

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