Supplenze 2022, in quali casi i dirigenti scolastici possono ricorrere alle Mad? Cosa stabilisce l’ultima circolare del Ministero

La recente circolare sulle supplenze, pubblicata dal ministero dell’Istruzione lo scorso venerdì 29 luglio, ha chiarito in quali casi il dirigente scolastico può chiamare in cattedra un docente a partire da una domanda di messa a disposizione (Mad). La condizione è l’esaurimento delle graduatorie a esaurimento (GAE), di quelle provinciali supplenze (GPS) e infine delle graduatorie di istituto (GI).

Leggiamo infatti nella circolare del MI: “Si evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo“.

E si specifica anche: “Le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai

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