Ancodis: ‘Emendamento al Decreto Aiuti bis’

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato ricevuto dall’Ufficio Stampa di Ancodis.

Emendamento al DL Aiuti bis

Visti:
l’art. 36 della Costituzione Italiana,
l’art. 21 comma 16 della Legge 59 del 1997
l’artt. 3 – 4 – 5 del DPR 275/99
il D. Lgs 165/2001, art. 25 comma 5
la Legge 107/2015, art. 1 commi 14-68-83-129
il Patto per il rilancio della Pubblica Amministrazione (dare il “giusto riconoscimento a chi con merito lavora quotidianamente al servizio dello Stato e nelle sue articolazioni” ponendo l’attenzione alla “valorizzazione di specifiche professionalità non dirigenziali dotate di competenze e conoscenze specialistiche, nonché in grado di assumere specifiche responsabilità organizzative e professionali”);

all’articolo 38 “Norme in materia di istruzione” del Decreto Aiuti bis dopo il comma 4 sono inseriti …….. l’emendamento 4-quater:

“I docenti di ruolo individuati dal dirigente scolastico ai sensi del D. Lgs 165/2001 art. 25 comma 5 e ai sensi del comma 83 art. 1 della legge 107/2015 per un triennio a partire dall’anno scolastico 2022-2023, che abbiano – nella misura del 5% dell’organico di diritto – conseguito al termine del triennio una positiva valutazione da parte del comitato di valutazione secondo i criteri definiti nella contrattazione collettiva, avranno un riduzione del 25% degli anni previsti nella fascia stipendiale di appartenenza. Gli stessi docenti saranno annualmente retribuiti con il 30% delle risorse del MOF assegnate all’istituzione scolastica e sono tenuti a rimanere nell’istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al superamento della valutazione. E’ definito in sede di contrattazione di istituto l’importo da assegnare ai docenti che hanno conseguito la valutazione positiva.”

COMMENTO:

E’ un emendamento che incentiva ad accettare la collaborazione, a lavorare con professionalità e a permanere nella scuola di servizio. Non ci sono costi aggiuntivi poiché si utilizzano, come accade oggi, le risorse del MOF.

Dall’attuale fascia stipendiale si va alla successiva con una riduzione temporale del 25%; un anticipo che riconosce il lavoro nella collaborazione valutato positivamente dopo tre anni (un congruo tempo per osservare e valutare un collaboratore).

Consente a quanti lo vorranno di investire la propria professionalità nella scuola oltre l’attività didattica. Completerebbe il quadro alla normativa richiamata che si è fermata solo all’individuazione.

Nella scuola in continuo e dinamico cambiamento non è possibile lasciare il personale in una condizione permanentemente statica, dove la lenta attesa dello scorrere degli anni scolastici è l’unica ragione per aspettarsi un incremento stipendiale.

Già OGGI nella scuola italiana operano docenti pronti ad assumere responsabilità professionali più ampie e trasversali oltre l’esclusiva attività di docenza, meritevoli di un riconoscimento professionale integrato alla progressione per anzianità.

Occorre riconoscere dare pari dignità giuridica all’attività didattica negli ambienti di apprendimento e a quella funzionale al funzionamento organizzativo e didattico.
Come prevede il comma 16 dell’art. 21 della Legge 59/97 si riconoscano le figure professionali del personale docente impegnate nel funzionamento organizzativo e didattico, ferma restando l’unicità della funzione, che posseggono i necessari requisiti di competenza e professionalità, che hanno una visione multipla della loro scuola (didattica, organizzazione e formazione), che hanno seguito percorsi di formazione, che sono riconosciuti risorse per la comunità scolastica.
Ancodis

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