Part-time a scuola, si può richiedere al momento dell’assunzione a tempo indeterminato o determinato: come funziona?
La scelta del part-time nelle istituzioni scolastiche può essere operata al momento dell’assunzione o, successivamente, presentando apposita istanza entro la data del 15 marzo. La domanda deve essere indirizzata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente.
Può scegliere il part-time sia il personale a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
Infatti, per i docenti, il CCNL Scuola 2006/2009 all’art. 25 prevede che “6. L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro”.
Per il personale ATA, il riferimento è l’art. 44, con contenuto analogo all’art. 25.
Quindi, non solo il personale assunto in ruolo, ma anche i supplenti possono richiedere un contratto a tempo parziale.
Durata del part-time
Il part-time dura due