Sì alla deroga dei 20 alunni per classe in presenza di disabile, ma occorre motivare la scelta
Con ricorso parte ricorrente ha impugnato gli atti per effetto dei quali l’Ufficio Scolastico in relazione ai 60 iscritti al primo anno ha deciso di formare soltanto due classi di 30 alunni ciascuna (anziché tre classi da 20 alunni). Si pronuncia il TAR per la Campania sezione di Salerno con sentenza N. 01959/2022.
Il fatto
Il Ministero resistente si è costituito regolarmente in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso. Seguiva il deposito delle memorie con le quali parte resistente ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della ricorrente, atteso che si è ormai concluso il quinquennio scolastico in funzione del quale era stato adottato il provvedimento impugnato, i cui effetti si sono quindi esauriti. Però il TAR si pronuncia ugualmente sulla questione di diritto che riteniamo di interesse comune.