Assenze per gravi patologie: chiarimenti su decurtazione dello stipendio e fruizione delle ferie non godute

Le assenze dovute a gravi patologie sono soggette alla decurtazione retributiva di cui all’art. 71 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. 133/2008?

In caso di assenza per gravi patologie, quando sarà possibile per il personale ATA usufruire delle ferie maturate e non godute durante tale periodo?

A queste due domande ha risposto l’ARAN con due orientamenti applicativi, che riprendono la normativa di riferimento.

Riduzione stipendiale

Per le assenze per malattia nel pubblico impiego sono previste delle decurtazioni retributive, che però non riguardano determinate patologie.

Infatti, il CCNL Scuola, all’art. 17, comma 9, prevede che sono escluse dal computo della malattia ordinaria tutte le assenze dovute a patologie gravi che comportino l’effettuazione di terapie, temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, con ricovero ospedaliero e day hospital. Sono ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa

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Assenze per malattia docenti e ATA: la normativa aggiornata – GUIDA

Le assenze per malattia, per docenti e personale ATA, quali conseguenze hanno? Cosa prevede la normativa attuale? Dato che il rinnovo del CCNL 2019/2021 ha apportato alcune modifiche, vediamo quali sono le regole di cui tener conto quando ci si assenta a causa di malattia. Inizieremo questa mini guida illustrando le regole sia per il personale di ruolo, che precario. Inoltre, parleremo di quali sono le assenze escluse dal periodo di comporto e dalle trattenute.

Assenze per malattia: docenti e ATA

Dal confronto del contratto attualmente in vigore (ma scaduto) con i precedenti, è possibile notare come alcune indicazioni riguardo alle assenze per malattia siano rimaste le medesime, mentre altre hanno subito un cambiamento. Nella sintesi che segue vedremo quali sono le regole attuali.

Docenti e ATA di ruolo

Resta in vigore l’art. 17 del CCNL 2006/09 che ai commi 1 e 7 prevedono che la durata massima del periodo di assenza è di 18 mesi (con diritto alla conservazione del posto) che va calcolato sommando, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente con la seguente retribuzione:

Primi 9 mesi: retribuzione fissa mensile, comprese la RPD e il CIA, con esclusione di ogni compenso accessorio;

Successivi 3 mesi: 90% della retribuzione sopra definita;

Ultimi 6 mesi: 50% della retribuzione sopra definita.

Docente e ATA con supplenza al 30/6 e 31/8

In questo caso entrano in vigore le regole del nuovo art. 35 del CCNL 2019/21 che abroga e sostituisce l’art. 19 del CCNL 2006/09, i cui commi 3 e 4 prevedono che tale personale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico e fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta:

per intero nel primo mese di assenza;

nella misura del 50% nel secondo e terzo mese;

per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni (con interruzione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti).

Docente e ATA con supplenza breve

Anche qui novità dal nuovo art. 35 del CCNL 2019/21 che abroga e sostituisce l’art. 19 del CCNL 2006/09. Il comma 6 prevede che tale personale:

Ha diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.

Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Gravi patologie

Normativa per il Personale di ruolo è l’art. 17 comma 9 CCNL 2006/09, mentre per il personale supplente è l’art. 35 comma 11 CCNL 2019/21 che abroga e sostituisce l’art. 19 del CCNL 2006/09. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.

Assenze escluse dal periodo di comporto e dalla trattenuta

Per tutto il personale in servizio, di ruolo e supplente (comprese quelle brevi), le assenze escluse dal periodo di comporto (ovvero quello che garantisce al lavoratore la conservazione del posto di lavoro) sono quelle dovute da:

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