Rotazione degli incarichi dirigenziali
Il giudice del lavoro dichiara l’illegittimità dell’automatica rotazione degli incarichi dirigenziali
Francesco G. Nuzzaci
Con sentenza emessa il 14 settembre u.s. il giudice del lavoro di Lecce ha accolto le doglianze di una ricorrente dirigente scolastica, statuendo il suo diritto a permanere nella stessa sede senza limiti di tempo, contrariamente a quanto disposto dall’USR della Puglia che aveva applicato in modo automatico la normativa c.d. anticorruzione ex legge 190/2012.
Ha quindi sposato in pieno la ragionata posizione che DIRIGENTISCUOLA, sindacato rappresentativo della dirigenza scolastica, aveva, inutilmente, espresso sia in sede di confronto ministeriale – di fornire in materia agli UU.SS.RR. indicazioni omogenee e cogenti per evitare che gli stessi continuassero a procedere in modo ondivago e creativo – sia nella susseguente informativa in sede locale. Ovvero che:
la rotazione degli incarichi non è affatto un generale principio dell’ordinamento, in quanto la vigente versione dell’articolo 19 del D. Lgs. 165/2001 (e
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