Permessi brevi, si calcolano sul solo orario di lezione o anche sulle ore prestate per attività funzionali all’insegnamento? Parere Aran

I permessi brevi, spettanti al personale di ruolo e supplente, sono disciplinati dall’art. 16 del CCNL 29/11/2007.

In particolare, il comma 1, prevede che “Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione“.

Il successivo comma 2 dispone che “I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento“.

Tali permessi sono soggetti a recupero; infatti, nei commi 3 e 4 leggiamo “Entro i

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