Pensioni scuola, il trattenimento in servizio è possibile solo in due casi

Dal 2014 non è più possibile permanere in servizio al compimento dell’età pensionabile: il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, ha infatti abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
E’ prevista però un’eccezione: i casi in cui la permanenza sia necessaria per maturare una anzianità minima contributiva per il diritto a pensione.
Pertanto, come chiarito nella circolare sulle cessazioni dal 1° settembre 2023, potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, non siano in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non abbiano presentato domanda di cessazione tramite POLIS.
L’art.1 comma 257 della legge 208/2015 ha inoltre previsto un’ulteriore deroga per il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua
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