Part time e altre attività: due illuminanti sentenze
Accade spesso che giovani laureati – in attesa di essere chiamati per qualche supplenza- svolgano piccole attività, spesso con contratti di collaborazione e con conseguente obbligo di partita iva.
In caso di assunzione da parte delle scuole (magari per una breve supplenza), qualora volessero continuare a svolgere tali attività, dovranno far ricorso all’istituto del part time.
La richiesta di part time
Il CCNL di comparto, all’art.25, ultimo comma del CCNL, stabilisce che l’assunzione [a tempo determinato e a tempo indeterminato] può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.
Tale regola peraltro è ribadita dall’art. 39, comma 1, che prevede la costituzione di “rapporti di lavoro a tempo parziale, sia all’atto dell’assunzione, sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno, su richiesta degli interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo a tempo pieno di ciascuna classe