Supplenze docenti e completamento orario (NOTA)

Supplenze docenti per l’anno scolastico 2022/23 e completamento orario, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari ha pubblicato la Nota N. 28051 avente come oggetto ‘Completamento orario per contratti a tempo determinato’.  In merito ai quesiti riguardanti il completamento orario per gli incarichi di supplenza, occorre fare riferimento a quanto indicato nel DM. 131/07 e nell’OM 112/2022.

Completamento orario per gli incarichi di supplenza, Nota N. 28051 dell’USP di Bari

Nella Nota vengono riportate le disposizioni contenute nel Regolamento delle supplenze DM.131/07 e nell’O.M.112/2022, che si riportano sinteticamente. 

DM 131/07 – Regolamento delle supplenze

Articolo 4 comma 1. L’aspirante […] conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo

Comma 2: Il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. L’omogeneità dell’orario obbligatorio è riferita quindi all’ordine di scuola specifico, ovvero 18 ore I e II grado, 24 primaria e 25 infanzia. Non è possibile il completamento tra scuola primaria e scuola di I o II grado perché l’orario settimanale obbligatorio è diverso tra i due ordini di scuola. Così come, per esempio, non è possibile un completamento orario tra scuola primaria e scuola dell’infanzia. Sarebbe invece possibile un completamento orario tra I e II grado in quanto entrambi i gradi hanno un orario settimanale obbligatorio di 18 ore. 

Ordinanza Ministeriale 112/2022

Articolo 12 comma 12. L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante. 

Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. 

Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria. Resta fermo che il completamento non è possibile tramite il frazionamento orario delle relative disponibilità, per cui il completamento può avvenire tramite altre supplenze relative a posti a orario non intero, ragion per cui l’abbinamento verrà effettuato solo ed esclusivamente tra gli spezzoni disponibili. 


Comma 13. L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario. 

Articolo 13 Comma 1. Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti ai sensi della presente procedura e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè: 

a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’articolo 12, comma 12, della presente ordinanza; 

b) totalmente inoccupati. 

Comma 20. L’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. 

Comma 21. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale  anche per la scuola dell’infanzia e primaria. 

Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri. (n.b. il completamento orario, possibile anche tra scuola statale e scuola non statale, non può superare comunque l’orario obbligatorio per il grado di scuola di riferimento) 

Comma 22. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei, specificate ai commi 20 e 21, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità. Ulteriori indicazioni sono riportate nella nota 28597 del 29 luglio 2022 – Istruzioni e indicazioni operative supplenze personale docente, educativo e ATA anno scolastico 2022/2023.

NOTA

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