Congedo straordinario disabili, la convivenza può essere instaurata anche dopo la domanda
Il congedo per assistere un soggetto disabile grave spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Lo prevede il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che, oltre a modifiche al Testo Unico sulla maternità e partenità, introduce anche novità in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Le nuove norme sono entrate in vigore il 13 agosto scorso.
Tutte le novità
Le modifiche riguardano il comma 5 dell’articolo 42 del D.lgs n. 151/2001, prevedendo le seguenti novità in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità:
viene introdotto il “convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36”, della legge 20 maggio 2016, n. …..