Congedo parentale, nuova nota INPS: cosa cambia rispetto a prima?

Le novità per il genitore solo che richiede il congedo parentale, sono chiarite dall’INPS nella circolare numero 122 del 27 ottobre 2022, che fa il punto sulla riforma in vigore dal 13 agosto. Vediamo dunque cosa cambia per la madre o il padre lavoratori autonomi e per chi si occupa in maniera esclusiva dei figli o delle figlie. Infatti, la figura del genitore solo viene maggiormente tutelata rispetto a prima.
Congedo parentale: la nuova circolare INPS
Con la circolare numero 122 del 27 ottobre 2022, l’INPS fa il punto delle novità approvate, dal congedo di paternità per i lavoratori dipendenti, maternità per le lavoratrici autonome, soffermandosi anche sul caso particolare in cui la cura dei figli e delle figlie viene affidata a una persona sola (settore privato).
Congedo di paternità obbligatorio lavoratori dipendenti
Il nuovo congedo di paternità obbligatorio sostituisce, quindi, il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre, abrogati dall’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022. Il nuovo articolo 27-bis dispone che:
- “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
- In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
- Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
- Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
- Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28.
- Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze”
Genitore solo, settore privato
Con le novità introdotte, il congedo parentale che spetta alla madre o al padre con un contratto di lavoro dipendente nel settore privato che si occupa dei figli (entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del bambino o della bambina in famiglia) in via esclusiva passa da 10 a 11 mesi:
- per 9 mesi si ha diritto anche a un’indennità del 30 per cento della retribuzione;
- per gli altri due mesi, invece, non si ha diritto ad alcuna indennità, ad eccezione di coloro che hanno un reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Le regole previste per il genitore solo si applicano nei seguenti casi:
- morte o grave infermità dell’altro genitore;
- abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;
- affidamento esclusivo del minore a un solo genitore.
Leggiamo: “Il legislatore precisa che, nel caso in cui sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del c.c., l’affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato e il provvedimento di affidamento è trasmesso all’INPS a cura del Pubblico Ministero”.
Nello schema di seguito le novità introdotte in relazione al genitore che si occupa in maniera esclusiva del figlio/a:
– | Prima della riforma | Dopo la riforma |
---|---|---|
Mesi di congedo spettanti | 10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Congedo indennizzato | 6 mesi entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 9 mesi entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Nel caso in cui il reddito individuale del genitore solo risulta inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, sono previste altre tutele:
– | Prima della riforma | Dopo la riforma |
---|---|---|
Totale mesi di congedo spettanti | 10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Congedo indennizzato | 10 mesi entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia | 11 mesi entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Anche se le nuove regole sono in vigore da oltre due mesi, non sono stati ancora fatti gli aggiornamenti informatici necessari per adeguare la procedura di domanda alle novità. Ma è già possibile beneficiare delle tutele previste presentando richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzando successivamente l’istanza tramite il portale INPS.
Nella nota (visualizzabile dal link sopra) sono incluse le novità per chi è iscritto alla gestione separata e per i lavoratori autonomi.
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