Congedo parentale, nuova nota INPS: cosa cambia rispetto a prima?

Le novità per il genitore solo che richiede il congedo parentale, sono chiarite dall’INPS nella circolare numero 122 del 27 ottobre 2022, che fa il punto sulla riforma in vigore dal 13 agosto. Vediamo dunque cosa cambia per la madre o il padre lavoratori autonomi e per chi si occupa in maniera esclusiva dei figli o delle figlie. Infatti, la figura del genitore solo viene maggiormente tutelata rispetto a prima.

Congedo parentale: la nuova circolare INPS

Con la circolare numero 122 del 27 ottobre 2022, l’INPS fa il punto delle novità approvate, dal congedo di paternità per i lavoratori dipendenti, maternità per le lavoratrici autonome, soffermandosi anche sul caso particolare in cui la cura dei figli e delle figlie viene affidata a una persona sola (settore privato).

Congedo di paternità obbligatorio lavoratori dipendenti

Il nuovo congedo di paternità obbligatorio sostituisce, quindi, il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre, abrogati dall’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022. Il nuovo articolo 27-bis dispone che:

  1. “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
  2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
  3. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
  4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
  5. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28.
  6. Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze”

Genitore solo, settore privato

Con le novità introdotte, il congedo parentale che spetta alla madre o al padre con un contratto di lavoro dipendente nel settore privato che si occupa dei figli (entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del bambino o della bambina in famiglia) in via esclusiva passa da 10 a 11 mesi:

  • per 9 mesi si ha diritto anche a un’indennità del 30 per cento della retribuzione;
  • per gli altri due mesi, invece, non si ha diritto ad alcuna indennità, ad eccezione di coloro che hanno un reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Le regole previste per il genitore solo si applicano nei seguenti casi:

  • morte o grave infermità dell’altro genitore;
  • abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;
  • affidamento esclusivo del minore a un solo genitore.

Leggiamo: “Il legislatore precisa che, nel caso in cui sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del c.c., l’affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato e il provvedimento di affidamento è trasmesso all’INPS a cura del Pubblico Ministero”.

Nello schema di seguito le novità introdotte in relazione al genitore che si occupa in maniera esclusiva del figlio/a:


Prima della riforma Dopo la riforma
Mesi di congedo spettanti 10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia 11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia
Congedo indennizzato 6 mesi entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia 9 mesi entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

Nel caso in cui il reddito individuale del genitore solo risulta inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, sono previste altre tutele:

Prima della riforma Dopo la riforma
Totale mesi di congedo spettanti 10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia 11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia
Congedo indennizzato 10 mesi entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia 11 mesi entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

Anche se le nuove regole sono in vigore da oltre due mesi, non sono stati ancora fatti gli aggiornamenti informatici necessari per adeguare la procedura di domanda alle novità. Ma è già possibile beneficiare delle tutele previste presentando richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzando successivamente l’istanza tramite il portale INPS.

Nella nota (visualizzabile dal link sopra) sono incluse le novità per chi è iscritto alla gestione separata e per i lavoratori autonomi.

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Congedo parentale, novità in arrivo dal 13 agosto. La comunicazione INPS

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – SerieGenerale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione allaDirettiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitorie i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura trauomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcunenovità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale.Con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni rilevanti ai fini del riconoscimentodelle relative indennità, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022. Le indicazioni operativedi dettaglio saranno oggetto di una specifica circolare che verrà pubblicata successivamente.
Congedo di paternità obbligatorio
L’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 105/2022 introduce l’articolo 27-bisal Capo IV del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico genitorialità, di seguitoanche T.U.), che disciplina il “Congedo di paternità obbligatorio” (recependo e ampliando letutele previste per il congedo obbligatorio del padre introdotto della legge 28 giugno 2012, n.92, e successive modificazioni). Lo stesso articolo 2, comma 1, alla lettera d), rinomina come“Congedo di paternità alternativo” il congedo di cui all’articolo 28 del T.U., la cui disciplina èrimasta immutata.Di seguito si illustrano sinteticamente le disposizioni normative previste nel citato articolo 27-bis del T.U., rinviando, come anticipato, a una successiva circolare le indicazioni operative didettaglio.Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi(non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo èfruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madrelavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternitàalternativo di cui all’articolo 28 del T.U.Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire delcongedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazioneall’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di migliorfavore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può esseresostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e lagestione delle assenze.Ai sensi del novellato articolo 29 del T.U., per i giorni di congedo di paternità obbligatorio èriconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il trattamentoeconomico e normativo è determinato ai sensi dell’articolo 22, commi da 2 a 7, e dell’articolo23 del T.U.; il trattamento previdenziale è quello previsto dall’articolo 25 del T.U.Pertanto, a differenza della previgente disciplina prevista per il congedo obbligatorio del padredi cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012, e successive modificazioni, ilnuovo congedo di paternità obbligatorio:può essere fruito a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesisuccessivi alla nascita del figlio (non più solamente entro i 5 mesi successivi alla nascita);è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.
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Congedo parentale
3.1 Congedo parentale per genitori lavoratori dipendentiL’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022 apporta delle novità inmateria di congedo parentale, disponendo la modifica del comma 1 dell’articolo 34 del T.U.che prevede: “Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo annodi vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennitàpari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, adun ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spettaun’indennità pari al 30 per cento della retribuzione”.Alla luce della novella normativa, i periodi indennizzabili di congedo parentale sono iseguenti:– alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino(o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabiledi 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;– al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (odall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;– entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodoindennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivoindennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previstidall’articolo 32 del T.U. ossia:– la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primidodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;– il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga perun periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni divita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;– entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedoparentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero ofrazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingressoin famiglia in caso di adozione o affidamento.Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati dicongedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento dellaretribuzione. La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche ilgenitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codicecivile, l’affidamento esclusivo del figlio.Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitorio per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) divita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennitàpari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessatosia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a caricodell’assicurazione generale obbligatoria.L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23 del T.U.3.2 Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla Gestione separataLa normativa novellata dal decreto legislativo n. 105/2022 dispone la possibilità di fruire delcongedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita delbambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamentopreadottivo.Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibileall’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativatra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e nonpiù 6 mesi).Restano invariate le condizioni richieste dalla legge e dai decreti ministeriali per potere fruiredel congedo parentale.3.3. Congedo parentale per genitori lavoratori autonomiIl decreto legislativo n. 105/2022 innova anche la disciplina dei congedi parentali per ilavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., riconoscendo il diritto al congedo parentaleanche ai padri lavoratori autonomi.Dalla nuova formulazione deriva il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno deigenitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione oaffidamento) del minore.
Domanda
In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decretolegislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei congedi dicui al presente messaggio come modificati dalla novella normativa, con richiesta al propriodatore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizionemediante presentazione della domanda telematica all’INPS. Il rilascio delle implementazioniinformatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successivacomunicazione.I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro,presentando successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, Contactcenter integrato o Patronati) non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.
Visualizza la comunicazione INPS

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