GLO, come si devono considerare le ore svolte per le riunioni? Esiste una legge in merito?

Il gruppo di lavoro operativo per l’inclusione scolastica (GLO) è un organismo collegiale stabilito e disciplinato dal Decreto Interministeriale M.I. 29.12.2020, n. 182 che si occupa della stesura del nuovo modello del Piano Educativo Individualizzato. Ai sensi del D.lgs, n.66/2017, il GLO si riunisce diverse volte all’anno, in base anche all’esigenze riscontrate: in genere si prevedono tre incontri, uno ad inizio anno, uno intermedio e uno finale. Come devono essere considerate le ore destinaste a tali riunioni? Sono obbligatorie per i docenti, anche quelli che sono in servizio su più classi? Di seguito cerchiamo di capire meglio cosa avviene.

Almeno tre gli incontri annuali del GLO

Il GLO è costituito dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, compreso ovviamente l’insegnante di sostegno, ed è coordinato dal dirigente scolastico o da un suo delegato (nella maggior parte dei casi dal referente di sostegno della scuola). Genitori, figure professionali interne ed esterne ed eventuali altri specialisti ne completano la composizione. L’art. 7 c. 2 lettera g e lettera h del DL 66/17 stabilisce quanto segue: “g)[il PEI] è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter”; “h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”.

Sono quindi previsti almeno tre incontri:
– entro ottobre per la stesura del PEI valido per l’anno in corso;
– uno entro giugno, per la compilazione di un PEI in via provvisoria per l’anno successivo coincident; per gli studenti che già hanno un Piano individualizzato in vigore, con la verifica finale per l’approvazione delle risorse;
– almeno uno di verifica intermedia durante l’anno.

Come devono essere considerate le ore svolte

A livello normativo, al momento non esiste nessun riferimento che indichi come si devono considerare le ore destinate agli incontri del GLO: questo non è un problema indifferente, considerato il fatto che ci sono docenti che hanno anche 9 classi e per cui quindi la  quantità delle ore è davvero considerevole. Essendo un incontro collegiale che coinvolge l’intero consiglio di classe dovrebbe considerarsi nel computo delle 40 ore dedicate alle attività funzionali all’insegnamento: però, purtroppo, ripetiamo che non vi è nessuna norma chiara in merito.

Ciò che sottoliniamo invece, è che l’art. 4 c. 4 del D.M. 182/20 stabilisce che l’incontro del GLO è valido anche se non tutti i membri sono presenti: la norma, pertanto, non ritiene obbligatoria la presenza di tutti i docenti. Il buon senso, quindi, porterebbe a giustificare l’assenza di un insegnante impiegato in tante classi, fermo restando la “corresponsabilità” nel progetto di inclusione dell’alunno con disabilità: potrà visionare, controllare e apportare il proprio contributo al PEI anche in un altro momento, a lui più congeniale, fermo restando che garantisca la sua presenza nei casi in cui lo si ritiene necessario (ad esempio se uno studente con disabilità riscontra particolari difficoltà nella sua materia).

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