Ferie personale ATA, indicazioni CCNL: godimento e monetizzazione

Il personale ATA assunto a tempo indeterminato, entro quando deve godere delle ferie? Cosa prevede il CCNL a questo riguardo? La normativa sulle ferie del personale ATA si trova nell’articolo 13 del contratto nazionale, che si compone di 15 commi. Vediamo il contenuto.

CCNL e ferie Personale ATA

Riportiamo di seguito i commi dell’articolo 13 del CCNL, che riguardano le ferie del personale ATA (i mancanti sono specifici per i docenti).

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.

5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.


6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 15, conserva il diritto alle ferie.

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

9. (omesso, solo per i docenti)

10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.

15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

Riassumendo

Riassumiamo in breve i punti salienti del contratto.

  • Le ferie sono un diritto (comma 1).
  • Il periodo spettante è di 32 giorni l’anno, almeno 15 giorni dei quali devono essere continuativi e compresi nel periodo tra il 1 luglio e il 31 agosto. Ci sono piccole specifiche per i neoassunti, chi cessa il servizio e nel caso di settimana corta (commi 2,3,4, 5,6 e 11).
  • Generalmente non sono monetizzabili (una sentenza chiarisce alcuni dettagli), salvo se non godute per esigenze di servizio (commi 8 e 15).
  • Devono essere richieste (comma 8).
  • Se esigenze di carattere personale e di malattia (comprovate) ne hanno impedito il godimento, possono essere fruite fino ad aprile del mese successivo, sentito il parere del DSGA (comma 10).
  • Possono essere frazionate, compatibilmente con le esigenze di servizio (comma 11).
  • Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate (comma 12).
  • Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia (comma 14).

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