Carta del docente ai precari? Per il Tribunale anche loro hanno il diritto

Gli insegnanti precari della scuola pubblica con contratto annuale hanno pieno diritto a vedersi riconosciuta la carta del docente da 500 euro per l’aggiornamento professionale: lo ha ribadito la seconda sezione Civile – Lavoro del Tribunale di Catania che ha chiesto, tramite i legali dell’Anief, nell’esaminare la richiesta di un insegnante precario di accedere alla card annuale così come previsto dall’art. 1 della Legge n. 107/2015 per il personale assunto a tempo indeterminato.

La richiesta ha riguardato gli anni scolastici 2019/20, 2020/2021, 2021/22, durante i quali il docente è stato in servizio come supplente annuale senza vedersi assegnare i 500 euro e quindi aggiornandosi a proprie spese.

Il magistrato del Tribunale catanese ha esaminato il caso giungendo alla conclusione di assegnare i 1.500 euro negati al docente nelle tre annualità svolte, perché è “indubitabile che la natura del lavoro svolto dai docenti a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell’incarico, elemento, quest’ultimo, che però non può rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia. Appare, inoltre, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all’aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell’istruzione pubblica”. Inoltre, il magistrato a tenuto a ricordare che “l’interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri”.

La sentenza

Nella sentenza, il Tribunale di Catania spiega che “sussiste l’incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell’accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell’Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015”.

Ne consegue che “il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell’ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell’ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell’ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell’esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”. E “va pertanto accertato il conseguente diritto della parte ricorrente, con la condanna del Ministero agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla parte ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo”.

In conclusione, “il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: ACCOGLIE il ricorso nei termini indicati in motivazione; ACCERTA il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; CONDANNA l’amministrazione scolastica a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di consentire alla parte ricorrente di fruire del detto beneficio con effettività e dunque, in quanto compatibili con la presente pronuncia, alle medesime condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo; DICHIARA irripetibili le spese processuali”.

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