Mobilità 2023: tutte le novità

Nuova convocazione dei sindacati sulla revisione del contratto di mobilità 2022-25 del personale docente, educativo e ATA ha visto una nuova convocazione, la quinta, nel pomeriggio di mercoledi 16 novembre 2022.

Nella precedente riunione una situazione arenata sul punto dell’applicazione dell’obbligo triennale di permanenza per i docenti neoassunti, derivante dall’art.13 c.5 del D.Lgs. 59/2017 come sostituito dal DL 36/2022.

Non ci sono stati sviluppi sostanziali ma il confronto è diventato più serrato, facendo emergere l’intenzione di arrivare ad una conciliazione tra le parti, così come segnala la Flc Cgil

In questo, l’amministrazione, pur determinata nella propria linea di far decorrere il DL 36/2022 ai docenti neoassunti già dall’a.s.2022/23 indipendentemente dal canale di reclutamento, ha accolto l’idea di portare avanti un dialogo costruttivo nella reciprocità delle posizioni.

Oltre alla questione dell’accesso o meno alla mobilità per i docenti neo-assunti, un altro aspetto che esige l’aggiornamento nel CCNI è quello relativo all’intervento del D.Lgs 105/22 in merito all’eliminazione del principio del referente unico nell’assistenza a disabile grave L.104/92, fatto che comporta la modifica delle disposizioni in materia di precedenze.

Il nodo principale, dunque, resta quello dei vincoli di mobilità: la bozza presentata dall’amministrazione ai sindacati nelle settimane scorse, ha cancellato le parti che riguardavano la titolarità di sede dei docenti che si otteneva con il trasferimento; ha introdotto una durata biennale del contratto (a.s 2023/24 e 2024/25) e i nuovi blocchi di mobilità previsti dal Decreto-Legge 36/2022 per tutti i docenti neo immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2022/23.

La bozza prevede anche un altro blocco, quello di 3 anni per tutti i docenti che per l’anno scolastico 2022/23 hanno ottenuto un trasferimento interprovinciale su qualunque sede espressa.

Ed è su questo punto che la trattativa è ferma: per le organizzazioni sindacali il DL 36/22, che prevede appunto il blocco dei trasferimenti per i neoassunti del 2022, non è applicabile perché è chiaramente riferito, come enunciato nell’art. 13 del decreto legislativo 59/2017, modificato dallo stesso dl 36/22, alle procedure concorsuali stabilite dallo stesso decreto che non sono state ancora avviate.

Anche se al momento non c’è alcuna novità in tal senso, i sindacati hanno percepito una posizione maggiormente d’ascolto da parte dell’amministrazione, che lascia intendere di non voler chiudere la porta nonostante non ci siano stati cambi di posizione attualmente.

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