Inidoneità al servizio, quando si ricorre alla sospensione cautelare in attesa di effettuare la visita medica
Docente in aula
Abbiamo già illustrato le situazioni in cui il dipendente può richiedere di essere sottoposto a visita medica per l’accertamento dell’inidoneità al servizio e quando invece il dirigente scolastico deve procedere d’ufficio.
In attesa di effettuare la visita richiesta presso la Commissione medica di verifica, il dirigente che ravvisi la sussistenza di un pericolo concreto per la sicurezza o l’incolumità del dipendente, oltre che dell’utenza e degli altri membri della comunità educante, dispone con provvedimento motivato la sospensione cautelare del dipendente dal servizio a scuola.
Si tratta di una tutela a carattere provvisorio e strumentale introdotta per la prima volta dall’art. 6 del d.P.R. n. 171/2011. Il relativo provvedimento è disposto su autonoma decisione del dirigente al ricorrere di determinate condizioni di legge.
Quando si può sospendere il dipendente
Perché il DS possa procedere in tal senso, è necessario che abbia attivato la procedura per la