Visite specialistiche, esami diagnosti e viaggi da e verso i luoghi di cura: in un orientamento applicativo dell’ARAN le delucidazioni

L’ARAN, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con l’orientamento applicativo numero M. 263, fornisce una dettagliata argomentazione alla questione relativa alla malattia, all’assenza per visita medica, alle prestazioni specialistiche e agli accertamenti diagnostici, nonché, cosa molto attuale e soventemente richiesta alla domanda relativa ai giorni di viaggio necessari per raggiungere la località ove sottoporsi agli stessi trattamenti diagnosti o alle visite specialistiche. Cosa accade nello specifico?
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 regola le assenze per malattia dei dipendenti pubblici Attualmente, scrive l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, nelle more della rivisitazione contrattuale della materia, le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici devono essere ricondotti esclusivamente alla disciplina di cui all’art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30
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