Un docente può richiedere l’aspettativa per accettare una convocazione come ATA?

L’avvocato Salvatore Braghini risponde ad una domanda pervenutaci nella casella di posta dedicata alla nostra rubrica ‘l’Avvocato risponde’. La domanda posta è da parte di una docente inserita in graduatoria ATA, che vuole sapere se può godere dell’aspettativa mentre accetta incarichi come Assistente Amministrativa.
Lavorare come ATA mentre si è in aspettativa come docente
Il quesito: “Salve, sono un’insegnante scuola primaria di ruolo. Sono inserita nelle graduatorie di istituto Ata profilo AA (assistente amministrativo). Quest’anno per la prima volta sto ricevendo mail di convocazioni con incarichi annuali. La mia domanda è: potrei godere di aspettativa dal ruolo e svolgere un anno come AA? La scuola mi ha detto di no, anzi potrei accettare l’incarico, ma solo licenziandomi. E’ corretto?”
La risposta dell’avvocato
“La risposta della sua scuola è corretta. Invero, l’art. 36 del CCNL 29.11.2007 del comparto scuola consente ai docenti già in ruolo di “accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.
La norma non prevede che il docente possa accettare supplenze annuali (al 31 agosto o al 20 giugno) in altro profilo ma solo in diverso ordine o grado d’istruzione o per altra classe di concorso. Diversamente, ai sensi dell’art. 59 del citato CCNL, il personale ATA può accettare supplenze in altro profilo ATA ovvero nell’insegnamento, come si ricava dal comma 1 del citato articolo, secondo cui “Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno..”. In questo secondo caso, l’espressione più ampia usata (nell’ambito del comparto scuola) si giustifica proprio per l’estensione della possibilità di stipulare un contratto a termine, di durata sempre non inferiore ad un anno, anche come insegnante, avendone, ovviamente i requisiti”.
Potete inviare i vostri quesiti all’indirizzo email: legale@scuolainforma.it
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