Part-time a scuola (o rientro al tempo pieno), la domanda si presenta entro il 15 marzo di ogni anno
Il 15 marzo di ogni anno scade il termine per il personale docente e ATA interessato (sono esclusi i DSGA) per presentare domanda per inoltrare apposita istanza, indirizzata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente per richiedere il part-time (o il ritorno al tempo pieno).
Quanto dura?
Il part-time dura due anni scolastici. Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il contratto a tempo parziale. Deve invece essere esplicitamente richiesto il rientro al tempo pieno.
Come può essere articolato per i docenti?
Per i docenti, l’art. 39 del CCNL Scuola prevede che la durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.