Straordinario bis, svolta nel conteggio dei 120 giorni?
Tanti docenti sono risultati vincitori del Concorso Straordinario bis in corso d’anno scolastico e hanno assunto servizio anche a fine 2022.
La preoccupazione legittima di questi docenti è quella di non riuscire a raggiungere, o di riuscire a raggiungere a stento, senza nemmeno un giorno d’assenza nemmeno per malattia, il requisito dei 120 giorni di attività didattiche, valevole ai fini del superamento dell’anno di formazione e prova.
A gran voce sono stati richiesti chiarimenti ministeriali, finora non pervenuti.
Tuttavia, è stata pubblicata una serie di FAQ, da parte dell’USR Sardegna, che forse potrà far tirare il fiato di alcuni docenti.
Riportiamo la faq interessata:
Al fine del conteggio dei 120 giorni viene considerato valido anche il periodo precedente alla “seconda” presa di servizio (stessa classe di concorso)?
La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ritiene opportuno considerare come validamente svolto ai fini del computo dei 120 gg di attività didattica e dei 180 gg di servizio, il periodo svolto nella medesima classe di concorso durante l’anno scolastico 2022-2023, anteriormente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato ex art. 59 comma 9 bis del D.L.73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 106 del 2021, a prescindere dal fatto che il neoassunto abbia optato per prendere servizio nella nuova sede di assegnazione o permanere nella medesima sede presso la quale prestava già servizio.
Si precisa, tuttavia, che il servizio precedentemente svolto su altra classe di concorso non è in ogni caso valutabile.
Dunque, come si può leggere chiaramente, Usr Sardegna riconosce anche il servizio pregresso rispetto al contratto risultante dal superamento del Concorso Straordinario bis, purché sia stato effettuato sulla stessa c.d.c. di quella su cui si sta effettuando l’anno di formazione e prova. Una notizia sicuramente utile, che si spera venga applicata anche a livello nazionale.
Pessime notizie invece arrivano sul “giorno libero”: nello stesso documento si scrive che esso
può essere conteggiato solo se si tratta di un “giorno impiegato presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali” (Art. 3 co. 3 DM 226/2022). Per contro, se nel c.d. giorno libero non viene svolta alcuna attività, questo non può essere conteggiato tra i centoventi giorni di attività didattica.
Altra faq importante sul requisito dei 120 giorni è la seguente:
Cosa succede se non si conseguono i 120 giorni alla data del 10 giugno (termine delle lezioni)?
Il termine ultimo per lo svolgimento di attività di cui all’art. 3 co. 1 del DM 226/2022 non è il 10 giugno (termine delle lezioni) ma quello di conclusione dell’anno scolastico. Tra il termine delle lezioni (10 giugno 2023) e la conclusione dell’anno scolastico possono essere previste attività preordinate al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. Si coglie l’occasione per ricordare che il Comitato di valutazione può essere convocato dal dirigente scolastico (Art. 13 co 1 del DM 226/2022) nell’intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico, e a condizione che il neoassunto disponga dei prerequisiti inderogabili (120gg di AD, 180gg di Servizio e la formazione obbligatoria).
In conclusione, non possiamo non auspicare che anche altri Usr, o se possibile il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblichino faq su elementi così importanti ai fini del superamento dell’anno di formazione e prova.
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