Congedo per matrimonio, va fruito nell’ambito della durata del contratto anche se a tempo determinato

L’ARAN torna ad occuparsi del congedo per matrimonio del personale della scuola, e con orientamento applicativo CIRS107 rispode al seguente quesito:

Un docente sposatosi il 13/08/2021, durante un contratto a tempo determinato presso un istituto, con durata fino al 31/08/2021, può fruire dei 15 gg di congedo matrimoniale in un altro istituto dove è stato immesso in ruolo dal 01/09/2021?

Questa la risposta dell’ARAN.

Il CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 ha mantenuto la disciplina dell’art. 19 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”.

Tale articolo, al comma 12, prevede che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

Pertanto, nel caso prospettato, il docente dovrà necessariamente usufruire del congedo matrimoniale all’interno del contratto

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